Differiti al 30 giugno i termini decadenziali relativi ai trattamenti di integrazione salariale

L’Inps con il messaggio n. 2310 del 16 giugno 2021 fornisce le istruzioni operative sul differimento dei termini decadenziali per i trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, come previsto dall’art. 8, comma 3 bis, del Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), introdotto in sede di conversione in Legge 21 maggio 2021, n. 69.

Nel provvedimento, l’Istituto ricorda in primo luogo che la norma aveva differito al 30 giugno 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza da COVID-19 di cui agli articoli 19 – 22 quinquies del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 27/2020) e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.

Pertanto, l’INPS come riporta il Ministero del Lavoro comunica che rientrano nel differimento dei termini al 30 giugno 2021 tutte le domande di Cassa integrazione ordinaria e in deroga, di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali (articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015), del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione ordinari sono scaduti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2021.