Dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità

Con circolare INPS 30 gennaio 2020, n. 10 l’Istituto fornisce istruzioni in merito all’applicazione, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni titolari di assegno di invalidità, del limite ordinamentale.

Si è posta la questione circa i riflessi applicativi nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell’Assicurazione generale obbligatoria e titolari dell’assegno ordinario di invalidità previsto dall’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

In particolare, considerato che l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia sono stati chiesti chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in ordine all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge in oggetto nei confronti dei dipendenti pubblici, titolari di assegno ordinario di invalidità in possesso del requisito assicurativo, contributivo e di quello sanitario di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

L’amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento del limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di questa età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, il dipendende potrà essere collocato a riposo, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso il seguente parere: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente, contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”.

Requisiti e condizioni della pensione di vecchiaia anticipata

Si ritiene utile riepilogare i requisiti e le condizioni per il conseguimento del trattamento pensionistico della vecchiaia anticipata

– l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%;

– il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi);

– la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1);

– il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato.