Direttore dei lavori in cantiere: per la Cassazione non ha la responsabilità della sicurezza

Nell’aprile del 2022 la Corte di Cassazione ha emesso una sentenza in materia di sicurezza sul lavoro. Nello specifico, viene sancito che la responsabilità dei direttori dei lavori deve risultare da una delega diretta proveniente dal datore di lavoro.

Il caso specifico portato in Cassazione faceva riferimento ad una sentenza del 2020 della Corte d’Appello di Firenze che aveva confermato la precedente sentenza del tribunale di Firenze, secondo la quale il direttore dei lavori e il legale rappresentante di un’impresa edile erano stati ritenuti colpevoli di aver provocato un infortunio ai danni di un dipendente.

Andiamo quindi ad approfondire cosa ha stabilito la sentenza della Cassazione sull’episodio portato all’attenzione dei giudici.

Il quadro normativo vigente

Il direttore dei lavori impegnato negli appalti pubblici è interessato al controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’esecuzione degli interventi, così che i lavori vengano eseguiti in maniera corretta e conformi al progetto e al contratto stipulato.

Dunque, non è responsabile di specifici obblighi attinenti alla salute e la sicurezza nei cantieri, ad eccezione di particolari menzioni nelle norme correlate dove è espressamente indicata la sua figura oppure abbia incarico specifico come figura di sicurezza (D.Lgs. 81/08).

Inoltre, dalla giurisprudenza è emerso che il direttore dei lavori possa essere considerato responsabile per infortuni sul lavoro nei casi in cui è affidatario dell’incarico di sovrintendere all’esecuzione dei lavori con l’opportunità di dare ordini alle maestranze oppure quando interviene di persona nell’organizzazione del cantiere.

In assenza di specificità di norme o su incarico, la responsabilità della sicurezza sul luogo di lavoro potrebbe essere conferita al direttore dei lavori in quanto soggetto che ha funzione di garanzia in ambito salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori secondo il principio di effettività contenuto nell’art. 299 dal D.Lgs. 81/08.

Per quanto concerne gli appalti privati, non è prevista una normativa specifica alla quale riferirsi per i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori, come è previsto invece per gli appalti pubblici.

L’articolo 1662 del Codice civile parla di “facoltà di nomina”, ovvero “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”. Tale facoltà diventa un obbligo soltanto se si eseguono opere strutturali o situate in zone sismiche (DPR 380/2001) oppure si aprono cantieri soggetti al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

A causa della mancanza di una specifica normativa, il conferimento dell’incarico di direzione dei lavori negli appalti privati molto spesso fa riferimento per analogia alla normativa in corso relativa agli appalti pubblici, sempre con le limitazioni del caso.

Per gli incarichi assegnati da committente privato è la giurisprudenza a fornire le indicazioni concernenti l’attività e gli obblighi del direttore dei lavori. Infatti, tale figura negli appalti privati non è quasi mai dotata di autonomia professionale ed in genere può coincidere con il progettista.

Il caso discusso in Cassazione

La sentenza della Cassazione n. 15157 del 22 aprile 2022 ha deciso che la responsabilità del direttore dei lavori deve risultare da una delega diretta espressa dal datore di lavoro.

Il caso discusso dalla Corte fa riferimento alla sentenza del 17 luglio del 2020 con cui la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza del tribunale di Firenze, secondo la quale il direttore dei lavori e il legale rappresentate di un’impresa edile sono stati condannati per violazione degli art. 112, 122 e 126 del D.Lgs. 81/2008. Tale violazione aveva causato un infortunio sul lavoro ai danni di un dipendente con gravi lesioni personali.

Il datore di lavoro respingeva le accuse evidenziando l’imprudenza del lavoratore, esperto manovale, che aveva deciso in autonomia di togliere le protezioni imposte dall’impresa per evitare cadute accidentali durante le operazioni edili.

In aggiunta, veniva chiamato in causa il direttore dei lavori con l’accusa di ingerenza per aver affidato l’incarico al manovale a cui non erano ancora state affidate le adeguate misure di sicurezza.

Lo stesso direttore dei lavori si difendeva affermando che la sua presenza in cantiere era costante per controllare la buona condotta dei lavori e secondo quanto sancito dal d.m. del 3 settembre 1997, n. 417, sulla Tariffa degli Ingegneri ed Architetti, al direttore dei lavori spettano:

  • L’assegnazione di ordini per l’esecuzione dell’opera;
  • La direzione e la sorveglianza con visite periodiche a cadenza regolare secondo suo giudizio;
  • L’accertamento della buona esecuzione dei lavori;
  • Assistere al collaudo delle successive fasi di avanzamento e al loro compimento.

Invece non è contemplata tra gli obblighi del direttore dei lavori, a meno di specifici accordi, l’assistenza giornaliera ai lavori.

Tornando alla sentenza della Cassazione, la Corte ha respinto le motivazioni del committente sottolineando che per essere spropositato, il comportamento del lavoratore non deve essere imprevedibile ma completamente estraneo alle mansioni al contesto, mentre nel caso in questione il comportamento tenuto dal dipendente non andava al di là delle proprie mansioni e non era abnorme rispetto all’ambito di rischio governato dal datore di lavoro.

Quindi viene confermata la responsabilità del legale rappresentante dell’impresa edile, colpevole di non aver predisposto a dovere le precauzioni di sicurezza, soprattutto per la realizzazione di lavori in quota, dove la presenza del parapetto tolto dal lavoratore non era comunque sufficiente.

Al contempo, sono considerate fondate le ragioni del direttore dei lavori. Se non espressamente citato nel contratto, questa figura non ha responsabilità nel far rispettare le norme sulla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro e malattie professionali, che sono di competenza del committente.

Infine, la Cassazione tiene a precisare che il direttore dei lavori potrebbe essere chiamato a rispondere nei casi di infortunio soltanto quando sia coinvolto nell’organizzazione del cantiere “assumendo una funzione propria di altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica”. 

Una situazione del genere dovrebbe essere provata tramite testimoni diretti o altre evidenze. Il fatto che il direttore dei lavori avesse eseguito mansioni di gestione e verifica sulla sicurezza non era stato provato, motivo per il quale la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza precedente.