Diritto al rifiuto delle cure

medical-1617364_1920Via libera al ricorso in Corte d’Appello contro la decisione del giudice tutelare di respingere o accogliere la domanda dell’amministratore di sostegno per ottenere l’autorizzazione a negare o concedere, al personale sanitario, l’autorizzazione, per conto dell’amministrato, a sottoporsi a qualunque terapia medica. L’autodeterminazione nelle cure è, infatti, espressione di un diritto fondamentale e personalissimo, che rischia di essere limitato dal provvedimento del giudice. La Cassazione (sentenza 14158) detta d’ufficio un principio di diritto consapevole dell’importanza del tema trattato, anche se il ricorso esaminato era inammissibile per sopraggiunta carenza di interesse, a causa della morte della persona soggetta all’amministrazione di sostegno. A rivolgersi ai giudici era stata, come amministratore di sostegno, la moglie di un uomo non più autosufficiente dopo un grave incidente sul lavoro. Il giudice tutelare aveva rigettato la domanda della ricorrente, testimone di Geova come il marito, di negare il consenso a trasfusioni di sangue e emoderivati. Una volontà indicata dall’uomo in un documento sottoscritto in precedenza. La Corte d’Appello aveva declinato la sua competenza a esprimersi sul provvedimento del giudice tutelare, considerandolo non decisorio e dunque reclamabile solo davanti al Tribunale. La Cassazione non è d’accordo e detta, nell’interesse della legge, il principio di diritto che apre la via del ricorso in Corte d’Appello quando il provvedimento del giudice tutelare “tocca” il diritto fondamentale alla salute. I giudici, pur non entrando nel merito della questione, ricordano che l’articolo 32 della Costituzione, prevede in senso “preminentemente” volontario il trattamento sanitario, in coerenza con i principi fondamentali e indeclinabili d’identità e libertà della persona. Un diritto con connotati ancora più forti quando la scelta sul trattamento é conseguenza di una religione. Ma la Cassazione va oltre il credo e sottolinea che il principio di autodeterminazione individuale è riconosciuto e tutelato anche a livello internazionale. Tutela affermata dalla Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (articoli 8 e 9) sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, della libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Mentre per la Convenzione di Oviedo (recepita con la legge 145/2001) l’intervento sanitario può essere effettuato solo se c’è il consenso libero e informato del paziente, considerando i desideri che ha espresso in precedenza nel caso si trovi in stato di incapacità. La Corte d’Appello deve quindi esprimersi sui provvedimenti che incidendo su questi diritti.