Divorzio. Si può conservare il cognome dell’ex marito? La sentenza della Cassazione

La Cassazione con l’ordinanza n. 3454/2020 respinge il ricorso dell’ ex moglie, con cui lamentava il mancato riconoscimento in primo grado e in appello del diritto a conservare il cognome dell’ex marito dopo il divorzio. La conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, secondo la Corte e’ da considerarsi una ipotesi straordinaria. Il cognome del marito non può essere conservato dopo il divorzio neppure se l’ex marito è una persona nota.

La Corte di appello confermava la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di una donna (ex moglie) volta alla conservazione ad utilizzare il cognome dell’ex marito.

Contro la decisione del giudice d’Appello l’ ex moglie ricorreva in Cassazione. Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 3, criticando la decisione di rigetto della domanda di conservazione del cognome maritale nel proprio interesse, che nell’interesse della figlia minore e sosteneva che la Corte di appello non si sarebbe attenuta ai criteri normativi sulla scorta dei quali la domanda andava valutata.

A parere della ricorrente la Corte di appello avrebbe ignorato nel formulare la sua valutazione, segnatamente: il fatto che, pur essendosi sposata a 38 anni, si era costruita nell’ambiente sociale di riferimento una identita’ personale e sociale; la circostanza che da 23 anni (7 di fidanzamento e 16 di matrimonio) era cosi’ conosciuta nel suo attuale ambiente sociale ed amicale.

Quanto all’interesse della figlia, sottolineava l’interesse della minore meritevole di tutela a che la madre continui a utilizzare il cognome maritale, rimarcando il disagio ed il pregiudizio che la contraria determinazione avrebbe potuto provocarle nell’ambiente scolastico, nel quale la madre aveva sempre speso il cognome maritale, circostanza sulla quale aveva articolato prova istruttoria non ammessa.

La Cassazione ritiene infondato il motivo del ricorso perché, in tema di cognome maritale l’articolo 143 bis c.c. prevede che la moglie aggiunga al proprio cognome quello del marito e lo conservi durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Tale disposizione innanzi tutto evidenzia che, quello che e’ stato definito dalla dottrina come un diritto/dovere, consegue esclusivamente al rapporto di coniugio; esplicita quindi che non vi e’ piu’, come avveniva in passato, la perdita del cognome personale della donna – che, pertanto, continua quindi ad individuarla -, ma solo l’aggiunta del cognome maritale; evidenzia, quindi che questo effetto del matrimonio e’ circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio, tanto da integrarne una esplicita deroga l’ultrattivita’ dell’effetto nel caso in cui il matrimonio si sia concluso per il decesso dell’altro coniuge.

Principio confermato dalla disciplina dettata dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 3, in tema di divorzio, ove e’ detto “Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, puo’ autorizzare la donna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio quando sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.”, di guisa che l’eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale e’ discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell’interesse.

Tale complessa disciplina e’ frutto del principio cui l’ordinamento familiare e’ ispirato e che privilegia la coincidenza fra denominazione personale e status.

La possibilità di consentire con effetti di carattere giuridico-formali la conservazione del cognome del marito, accanto al proprio, dopo il divorzio, e’ da considerarsi una ipotesi straordinaria affidata alla decisione discrezionale del giudice di merito secondo criteri di valutazione propri di una clausola generale, ma che non possono coincidere con il mero desiderio di conservare come tratto identitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa quanto alla sua rilevanza giuridica. Ne’ puo’ escludersi che il perdurante uso del cognome maritale possa costituire un pregiudizio per il coniuge che non vi acconsenta e che intenda ricreare, esercitando un diritto fondamentale a mente dell’articolo 8 C.E.D.U., un nuovo nucleo familiare che sia riconoscibile, come legame familiare attuale, anche nei rapporti sociali e in quelli rilevanti giuridicamente.

La decisione della Corte d’Appello risulta immune da vizi. In particolare ha ritenuto, motivatamente, che nessun interesse davvero meritevole di tutela sia stato allegato dalla ex moglie al mantenimento del cognome maritale unitamente al proprio, perche’ “sostanzialmente rivolto alla conservazione e/o affermazione della notorietà derivatale dall’ex marito nelle frequentazioni sociali, ossia tra quelle stesse persone che, come evidenziato dal Tribunale, non possono ignorare le vicende della coppia”  ed ha rimarcato che l’uso consuetudinario del cognome maritale comune a tutte le donne divorziate nel corso del coniugio – “non puo’ assumere maggior merito per la notorieta’ dell’uomo con cui e’ stata sposata, perche’ l’interesse a cio’ sotteso sarebbe senza dubbio effimero” e che “l’ex moglie nulla allega che possa far ritenere la sua situazione “straordinaria”, limitandosi, si ripete a rilevare l’uso del cognome maritale nelle relazioni sociali acquisite”.

La Corte ha rimarcato anche la novita’, e quindi l’inammissibilita’, della deduzione della donna volta a ricomprendere nel periodo rilevante anche il fidanzamento e la convivenza prematrimoniale, inammissibilita’ che va confermata anche nel presente grado.

Anche con riferimento alla posizione della figlia la Corte di appello ha accertato che “alcuno specifico e “straordinario” interesse” della minore e’ stato allegato dalla madre, giacche’ “la condizione della minore dedotta in giudizio e’, infatti, del tutto uguale a quella di figli di coppie divorziate e sta ai genitori sostenerle nel suo paventato (ma non comprovato) possibile disagio” .