Domanda di intervento del Fondo di Garanzia: i documenti da allegare alla domanda

Nuove istruzioni da parte dell’Inps sulla documentazione da presentare per la domanda di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale.

Il servizio DOMANDA FONDO DI GARANZIA, disponibile sul sito internet dell’Istituto previdenziale nella sezione SERVIZI ONLINE è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione richiesta a corredo della domanda.

La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione, ai sensi dell’art. 19 e s.s. del D.P.R. 445/2000, di conformità agli originali dei documenti allegati.

Si ricorda che i beneficiari della prestazione hanno l’obbligo di conservazione dei documenti originali e che le strutture territoriali sono tenute ad effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità illustrate da ultimo con messaggio  547/2015.

Quali sono i documenti da allegare alla domanda in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura di Fallimento, Liquidazione Coatta Amministrativa o Amministrazione Straordinaria.

– Copia autentica (anche per estratto) dello stato passivo reso esecutivo.

Lo stato passivo non deve essere allegato nei casi in cui sia trasmesso all’Istituto direttamente dalla cancelleria del Tribunale Fallimentare o dal responsabile della procedura concorsuale, su incarico del Tribunale o di propria iniziativa.

Nelle more della messa a regime di un sistema organico di trasmissione, questo documento, al fine di abbreviare i tempi di definizione del procedimento, può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare ed allegato alla domanda telematica.

Il legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura concorsuale, stante le previsioni dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico. Detta conformità dovrà essere attestata sulla copia allegata alla domanda con una dichiarazione per la quale la legge non prevede particolari forme, ma che comunque contenga il riferimento all’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012 (come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014).

– Dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della Cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o di impugnazione ai sensi dell’art. 98 LF.

Si segnala che la dichiarazione sostitutiva del certificato del Tribunale è stata integrata nella domanda di intervento dei Fondi di garanzia.

Qualora il lavoratore non abbia reso detta dichiarazione, fatti salvi i casi in cui la domanda è stata proposta dopo il decreto di cui all’art. 99 L.F., la stessa dovrà essere respinta con la seguente motivazione «L’art. 2, comma 2 della L. 297/82 prevede che la domanda di intervento del Fondo di garanzia venga presentata solo dopo l’adozione del decreto che decide nel merito l’opposizione/impugnazione del credito».

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva essa andrà sottoposta ai controlli di veridicità previsti agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, a meno che il responsabile della procedura concorsuale non abbia trasmesso all’Istituto la lista delle posizioni per le quali gli è stato notificato il ricorso di cui all’art. 99 LF.

– Copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione riguardante i crediti del lavoratore.

Questo documento deve essere presentato quando il credito del lavoratore sia stato oggetto di opposizione o impugnazione.

Questo documento, per abbreviare i tempi di definizione del procedimento, può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare e allegato alla domanda telematica.

Il legale che ha patrocinato il lavoratore nell’ambito della procedura concorsuale, stante le previsioni dell’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 179/2012 convertito dalla L. 221/2012, può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico. Detta conformità dovrà essere attestata sulla copia allegata alla domanda con una dichiarazione per la quale la legge non prevede particolari forme, ma che comunque contenga il riferimento all’art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012 (come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114/2014).

A titolo meramente esemplificativo, si indica il seguente modello di formula: “Il sottoscritto avv.…………, in qualità di difensore di…………….., ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221/2012 (come modificato dall’art. 52 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014), attesta che la presente copia del decreto di cui all’art. 99 L.F., è conforme al corrispondente esemplare contenuto nel fascicolo informatico”.

Se il lavoratore non allega questo documento, l’operatore dovrà richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale competente.

– Modello SR52 (per la liquidazione del TFR e dei Crediti di lavoro) e/o Modello SR95 (per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare) sottoscritti dal responsabile della procedura.

Al riguardo si segnala che è disponibile un servizio per la trasmissione dei dati contenuti nel citato modello in formato Xml e per via telematica. Questa opportunità deve essere segnalata a tutti i responsabili delle procedure concorsuali, in particolare per quelle che coinvolgono un numero elevato di lavoratori. Coloro che vogliano avvalersi di questa modalità di trasmissione devono fare richiesta di attivazione al seguente indirizzo  Info.FondoGaranzia@inps.it.

In caso di comprovato rifiuto del responsabile della procedura concorsuale di compilare i modelli in questione, come già indicato nella circolare n. 74 del 15 luglio 2008, le domande non devono essere respinte, ma le informazioni necessarie devono essere richieste direttamente al lavoratore tramite l’esibizione di idonea documentazione (per es. istanza di ammissione al passivo) unitamente alla compilazione del modello SR54 – che sostituisce per il caso delle procedure concorsuali il modello SR53 (ex TFR 3/bis sost) sino ad oggi in uso. La nota con la quale il responsabile della procedura concorsuale si rifiuta di compilare il modello SR52 deve essere allegata al modello SR54.

Il modello SR52 ed il modello di nuova istituzione SR54 sono stati aggiornati secondo le previsioni del msg. 2830 del 25.2.2014.

– Copia della domanda di ammissione al passivo completa di documentazione (conteggi, copia dei cedolini paga etc.)

La copia della domanda di ammissione al passivo e della documentazione allegata è necessaria quando alla domanda di intervento dei Fondi di garanzia non sia stato allegato il modello SR52/SR95 firmato dal curatore fallimentare e dallo stato passivo non sia possibile evincere il dettaglio dei crediti ammessi; ovvero non sia possibile evincere: i mesi  ai quali si riferiscono le retribuzione ammesse (per la liquidazione dei crediti di lavoro), l’eventuale quota di TFR di competenza del Fondo di tesoreria (per la liquidazione del TFR), l’importo del credito relativo ai contributi omessi alla previdenza complementare.

La domanda di ammissione è sempre necessaria nel caso in cui, con l’accertamento del credito, sia stata richiesto anche l’accertamento dell’esistenza o della natura subordinata del rapporto di lavoro in essere con il datore di lavoro fallito.

– Modello SR98 sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare.

Questo modello deve essere sempre allegato quando è stato richiesto l’intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Ai fini dell’istruttoria è necessario che detto modello sia stato integralmente compilato ed in particolare che sia stata resa la dichiarazione relativa all’eventuale riscatto della posizione esercitato dal lavoratore. Si ricorda che in caso di riscatto integrale della posizione, la richiesta di intervento del Fondo di garanzia non può essere accolta in quanto manca il requisito dell’iscrizione ad un fondo di previdenza complementare al momento della presentazione della domanda (cfr. circolare n. 23/2008 par. 6.1. lett. a). La domanda potrà essere accolta qualora il lavoratore, successivamente, si iscriva ad un’altra forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005.

– Copia del documento di identità

E’ necessaria nel caso in cui la domanda venga inoltrata da soggetto diverso dal lavoratore.

– Mandato di assistenza e rappresentanza.

Deve essere trasmesso se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale.