E’ l’ex convivente assegnatario dell’immobile a dover corrispondere l’IMU

Lo ha stabilito una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, depositata in data 30 aprile 2019.  La pronuncia prendeva le mosse dal seguente caso: due conviventi more uxorio, acquistavano un immobile in comproprietà, con la crisi del rapporto, tale immobile veniva assegnato, attraverso un provvedimento del Tribunale, all’ex convivente presso il quale era collocato il figlio minore nato dalla coppia.

Il convivente comproprietario non assegnatario dell’immobile sosteneva di non dover corrispondere l’IMU, tenuto conto del disposto di cui all’art. 4 comma 12 quinquies del D.L. n. 16 /2012 che testualmente recita: Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonche’ all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”, tuttavia il Tribunale e la corte d’Appello aditi rigettavano le sue doglianze, ritenendo la norma non estensibile.

La Suprema Corte di Cassazione, invece, nell’affermare che la norma imponga il pagamento dell’Imu al soggetto “coniuge” della coppia che risulta “utilizzatore dell’immobile, ha ritenuto che la stessa possa essere applicata anche alle “famiglie di fatto” in virtù della equiparazione di quest’ultima con la famiglia nascente dal matrimonio, attraverso gli artt. 2 e 30 della Costituzione, in correlazione con gli artt. 261,146,e 148 c.c., della giurisprudenza della Corte Costituzionale n. 166/1998, nonché della legge recente legge n. 76 del 2016, meglio nota come legge Cirinnà.

La conseguenza di tale asserzione è che nel caso in cui il diritto di abitazione sia stato costituito con sentenza in capo al genitore affidatario e tale sentenza sia successiva alla cessazione della convivenza more uxorio, soggetto passivo diviene l’assegnatario dell’immobile anche se convivente more uxorio. L’ex convivente non assegnatario è invece liberato da tale obbligazione.