Efficienza energetica e misure antisismiche: le detrazioni del Superbonus

Il Dl Rilancio ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese sostenute per alcune tipologie di interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici nel periodo compreso dal primo luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Tali misure si applicano esclusivamente agli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), dalle cooperative di abitazione, dagli enti del Terzo settore, nonché, per specifici interventi, dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

La detrazione può riguardare:

– interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate superiori al 25% del totale ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

– 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

– 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

– Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

– Interventi sugli edifici unifamiliari o su unità all’interno di edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffreddamento o fornitura di acqua calda a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o di microgenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro e, come nel caso precedente, è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto

Per le spese relative a specifici interventi antisismici, comprese quelle per le relative prestazioni professionali, la detrazione viene aumentata al 110%:

– l’agevolazione attualmente prevista al 50% per opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (1 e 2)

– su interventi di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (ora agevolati al 70% su case singole e 75% su condomìni) e due classi (ora agevolati rispettivamente all’80% e 85%) nelle zone sismiche 1, 2 e 3.