Emergenza Coronavirus. CNF firma protocollo con Corte di Cassazione per digitalizzazione atti

È stato sottoscritto un protocollo di intesa fra la Corte di cassazione, la Procura Generale presso la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense per la trattazione delle adunanze civili e udienze penali camerali non partecipate, durante il periodo dell’emergenza determinata dalle disposizioni dettate per impedire il contagio da Covid-19.

Il protocollo, che ha efficacia fino al 30 giugno, prevede la collaborazione per la digitalizzazione degli atti processuali.

Modalità di invio degli atti invio ai difensori

Il difensore, provvederà a trasmettere gli atti richiesti, dei quali abbia la disponibilità, mediante invio dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal RE.G.IND.E., congiuntamente:

– agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione e delle segreterie della Procura Generale, che saranno previamente comunicati al Consiglio Nazionale Forense ed adeguatamente pubblicizzati sui rispettivi siti internet dei soggetti che sottoscrivono il presente protocollo,
– all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16.ter del d.l. n. 179 del 2012 e successive modificazioni.

L’invio dovrà essere fatto separatamente per ciascuno dei ricorsi per i quali si è ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza ed il messaggio dovrà contenere la chiara indicazione nell’oggetto del numero del ruolo generale, della sezione, civile o penale, della data dell’udienza o adunanza secondo il format che verrà previamente comunicato ed adeguatamente pubblicizzato.

L’adesione all’invito di cui al presente protocollo implica, in capo ai difensori, l’impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali o alle copie già presenti nel fascicolo cartaceo.

Resta fermo quanto previsto dai decreti del Primo Presidente della Corte di cassazione innanzi richiamati, quanto alla trasmissione delle memorie e dei motivi aggiunti nei procedimenti civili e penali. Ciascuna delle parti processuali ha facoltà di trasmettere tutti gli atti del processo,
ivi compresi quelli depositati dalle altre parti.

MANCATO O RITARDATO INVIO DEGLI ATTI

La trasmissione degli atti indicati nell’art. 1 dovrà avvenire entro e non oltre il settimo giorno successivo alla ricezione dell’avviso di fissazione dell’udienza o adunanza camerale. Nel caso in cui non pervengano nel detto termine in cancelleria le copie informatiche di tutti gli atti rilevanti, la trattazione della causa, già fissata, potrà essere rinviata a nuovo ruolo ove il collegio non sia in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto, per avere già acquisito le copie di atti e documenti.

MODALITA’ DI INVIO DEGLI ATTI DELLA PROCURA GENERALE

La Procura Generale provvederà a trasmettere agli indirizzi di posta elettronica certificata delle cancellerie della Corte di cassazione ed agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori, copia informatica degli atti processuali del giudizio di cassazione, sia civili che penali, già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge.

Con le stesse modalità potranno essere trasmesse le conclusioni scritte ai sensi degli artt. 380-bis.1 e 380-ter c.p.c., nonché le richieste e le memorie di cui all’art. 611 c.p.p.

SVOLGIMENTO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

La Camera di Consiglio sarà svolta secondo le modalità indicate nei decreti del Primo Presidente richiamati nelle premesse. Per quanto attiene il deposito delle note, sarà onere delle cancellerie provvedere all’inserimento nei fascicoli cartacei, ai fini della loro completezza.

AVVERTENZA

La trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dai codici di rito, civile e penale, e non determina rimessione in termini per le eventuali decadenze già maturate.

TERMINE DI EFFICACIA DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Il presente protocollo ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e, salva l’adozione di un nuovo protocollo, fino al 30 giugno 2020.

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