Emergenza Coronavirus. Patente e revisione scaduta: le istruzioni

Tanti automobilisti si sono ritrovati in questo periodo emergenziale dovuto al Coronavirus con la patente e la revisione dell’auto scaduta.

Il Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge.

In base anche alle domande più frequenti ricevute in questi giorni, la Polizia di Stato, ha sintetizzato alcuni esempi su come comportarsi in caso di patente e revisione scaduta.

Con la revisione del veicolo scaduta, in questi giorni che non riesco a rinnovarla, si può circolare?

Si. Per i veicoli con revisione scaduta al 17 marzo 2020 o che scade entro il 31 luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione;

Mi è scaduta la patente da qualche giorno, posso comunque guidare?

Si. La validità delle patenti di guida italiane scadute dal 31 gennaio 2020 (circolare M.I.T. nr. 0009209 del 19.3.2020) o in scadenza fino al 31 agosto 2020, sono state prorogate fino al 31 agosto 2020.
La proroga si applica anche a quelle rilasciate da uno Stato dell’Unione Europea il cui titolare ha acquisito la residenza in Italia. La disposizione si estende anche al certificato di idoneità alla guida (CIG) per ciclomotori.

Chi ha l’assicurazione auto in scadenza quanto tempo ha per rinnovarla?

Per le polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020 è portato a 30 giorni il periodo entro cui l’assicurazione è comunque operante. La previsione trova applicazione anche nel caso di polizza assicurativa annuale in cui il pagamento del premio assicurativo sia rateizzato in rate semestrali o periodiche.