Emergenza Coronavirus. Sospesa la verifica dei debiti esattoriali fino al 31 agosto

L’Inps con messaggio 2255 fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dell’obbligo di verifica di inadempienza debiti esattoriali ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Nell’ambito delle misure urgenti adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, introdotte dal decreto-legge n. 34/2020 (c.d. decreto rilancio), l’articolo 153 dispone che: “Nel periodo di sospensione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non si applicano le disposizioni dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento previsto dall’articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario.”

La disposizione citata stabilisce che, per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, che impongono la verifica di inadempienza dei debiti esattoriali da effettuarsi da parte di pubbliche amministrazione e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a 5.000 euro.

L’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, a tutela dei crediti esattoriali, prevede un procedimento di verifica in capo ai beneficiari di pagamenti superiori a 5.000 euro. Prima del pagamento, gli enti sopra citati verificano se il beneficiario ha debiti per cartelle esattoriali notificate e non pagate e, in caso di inadempienza, accantonano le somme risultate a debito. Ove, nei termini previsti dalla norma, venga notificato l’atto di pignoramento, l’ente procede a pagare direttamente al concessionario della riscossione le somme pignorate e, ove l’importo del pagamento sia eccedente l’inadempienza, a versare le somme residue al beneficiario. Ciò posto, per effetto delle norme in argomento, a decorrere dal 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34/2020, e fino al 31 agosto 2020, non vanno effettuate le verifiche di inadempienza dei debiti esattoriali prima del pagamento.

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34/2020, l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’articolo 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Eventuali accantonamenti effettuati per effetto di inadempienza del beneficiario, per i quali non sia pervenuto atto di pignoramento alla data del 19 maggio 2020, sono resi disponibili per il pagamento a favore del beneficiario medesimo.