Emergenza COVID-19. Chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini in materia assistenziale

Nuovi chiarimenti in ordine alla sospensione dei termini in materia assistenziale. Con il messaggio 20 maggio 2020, n. 2097 l’INPS dà indicazioni sui criteri applicativi delle norme citate relativamente ai termini di decadenza delle prestazioni assistenziali.

Nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, n. 70, è stato pubblicato il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. L’articolo 34 del citato decreto-legge, rubricato “Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale”, dispone che: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.”

Il successivo articolo rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, prevede la sospensione dei termini in ambito giudiziario con rinvio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020, termine successivamente prorogato all’11 maggio dall’articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Sospensione visite medico legali di accertamento di invalidità

In esecuzione delle disposizioni introdotte dai D.P.C.M. del 9 marzo 2020, del 1° aprile 2020 e del 10 aprile 2020, l’Istituto ha disposto l’estensione su tutto il territorio nazionale delle misure organizzative di contenimento del contagio da virus COVID-19. In conseguenza di tali misure, con eccezione delle istanze presentate ai sensi della legge n. 80 del 2006 (malati oncologici) e di quelle recanti un quadro sanitario di provata gravità per le quali è possibile una definizione agli atti, le visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano sospese. Le istanze pervenute nel periodo preso a riferimento dal citato articolo 34 del decreto-legge n. 18 del 2020, saranno valutate seguendo cronologicamente l’ordine di ricezione. La decorrenza delle prestazioni economiche conseguente all’accertamento del requisito sanitario decorrerà, come prevede la legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Proroga validità permesso di soggiorno

In applicazione dell’articolo 103, comma 2-quater, del decreto-legge n. 18 del 2020 (come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27), si precisa che i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Alla luce di quanto sopra, le prestazioni economiche di invalidità civile condizionate dal predetto permesso non saranno sospese fino a tale data.

Liquidazione dell’indennità di frequenza

Per tutta la durata del periodo emergenziale da COVID-19 e alla conseguente sospensione dell’attività didattica, l’indennità di frequenza di cui all’articolo 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, sarà regolarmente erogata posto che la predetta attività didattica, seppur sospesa in ambito scolastico, continua ad essere svolta in modalità alternativa a distanza. Ciò trova riscontro nella disposizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, che all’articolo 1, lett. g), espressamente dispone che “i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità”. Analogamente, l’indennità di frequenza continuerà ad essere erogata anche nelle ipotesi di attività svolta presso centri riabilitativi, la cui temporanea chiusura non preclude che la riabilitazione continui nelle forme compatibili con le vigenti disposizioni restrittive.

Sospensione dei termini decadenziali in ambito giudiziario e di contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale

Il decreto-legge n. 18 del 2020, innovando quanto già previsto dal decreto-legge n. 11 del 2020, ha sospeso dal 23 febbraio al 15 aprile tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, ed ha contestualmente rinviato d’ufficio tutte le udienze già fissate. Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha prorogato tale termine fino all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine decadenziale di sei mesi (di cui all’art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003) previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa (ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2009) è sospeso se ricadente nel periodo dal 23 febbraio all’11 maggio 2020. Nell’ambito del contenzioso amministrativo in materia di invalidità civile e assegno sociale davanti ai Comitati Provinciali e al Comitato Centrale − alla luce dell’articolo 41 del decreto-legge n. 18 del 2020, che prevede la sospensione fino al 1° giugno 2020 dell’attività dei Comitati centrali e periferici dell’Inps − i termini indicati dall’articolo 46 della legge n. 88 del 1989 sono sospesi se ricadenti nel periodo dal 23 febbraio al 1° giugno 2020.