Emergenza Covid-19: ulteriore periodo di cassa Integrazione e assegno ordinario

La legge di bilancio 2021 detta nuove disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale, l’Inps con il messaggio n°406 del 29/01/2021 fornisce i chiarimenti necessari.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (di seguito, anche legge di bilancio 2021), intervenendo, tra le altre, in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020.

In particolare, l’articolo 1, comma 300, della legge di bilancio 2021, prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica in atto, possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell’assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, per una durata massima di 12 settimane.

L’ultimo periodo del medesimo comma 300 stabilisce che i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti.

Si evidenzia che l’impianto normativo delineato dalla legge di bilancio 2021 introduce un’importante novità riguardo all’articolazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro legati all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La nuova disciplina, infatti, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti.

Più specificatamente, la norma prevede che i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021; i trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione in deroga (CIGD), invece, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.