Equo compenso avvocati

sunset-1938201_1920Nel corso della riunione del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2017, è stato approvato il tanto atteso Disegno di Legge sull’equo compenso della professione legale, che disciplina il rapporto tra avvocatura e committenti ed interviene in un tema tanto fondamentale quale quello delle clausole vessatorie spesso apposte ai contratti di patrocinio; priorità evidenziata da un ceto forense che ormai da tempo risente della crisi economica. L’obiettivo che esso si pone, è quello di riequilibrare la posizione degli avvocati nei confronti di committenti che detengono una posizione economica molto forte, in particolare imprese bancarie, assicurative e di grandi dimensioni, in modo da tutelare l’equità del compenso degli avvocati, evitando situazioni di offerte al ribasso. In questa ottica, il compenso è considerato equo quando risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale. Il Ddl contiene inoltre la disciplina di clausole vessatorie, come tali, colpite da nullità che il Giudice ha facoltà di dichiarare. Sono da considerarsi vessatorie, ad esempio, le clausole che permettono al cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, che concedono al cliente la possibilità di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, che consentono di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato dovrebbe prestare gratuitamente o di richiedere al legale di anticipare delle spese legate alla controversia giudiziaria (o di rinunciare al rimborso spese). Sono altresì nulle le clausole che prevedano termini di pagamento superiori ai 60 giorni e, comunque, in via generale, tutte quelle previsioni che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’avvocato. In tali casi si prevede che la nullità vada a colpire sole le suddette clausole, mentre rimane in essere la validità del contratto. Gia’ si parla di effetto domino del provvedimento, per l’estensione dell’equo compenso anche nei confronto delle altre categorie di professionisti.