Esonero assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato: chiarimenti dell’Inps

Con la circolare INPS 24 novembre 2020, n. 133, l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione dellesonero contributivo per le assunzioni o le trasformazioni a tempo indeterminato.

Nel quadro delle misure adottate per il sostegno e il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020 –  ha previsto, all’articolo 6, comma 1, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso il medesimo datore di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto in parola, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L’esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge in esame, l’esonero contributivo di cui al citato articolo 6 viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali[1], effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In tali ipotesi, l’incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all’articolo 6, comma 3, in forza del quale l’esonero “è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

Sebbene la formulazione testuale della norma faccia genericamente riferimento ai “datori”, in considerazione della specificità degli incentivi all’assunzione e della finalità della previsione normativa, volta a sostenere e rilanciare l’economia, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene che detta misura sia applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati.

Ciò premesso, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr., da ultimo, le circolari n. 40/2018, n. 104/2019 e n. 57/2020), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

– gli enti pubblici economici;

– gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

– gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

– le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

– le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

– consorzi di bonifica;

– i consorzi industriali;

– gli enti morali;

– gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

– le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

– Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

– le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

– le Università;

– gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

– le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

– gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;

– le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

– l’ Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);

– le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Per altre informazioni leggi la circolare dell’Inps