Esonero contributivo per assunzioni giovani fino a 35 anni

Con la circolare INPS 28 aprile 2020, n. 57, l’Istituto fornisce le informazioni sui datori di lavoro che possono beneficiare dell’esonero contributivo

L’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha apportato una modifica alla disciplina dell’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani.

Con la modifica normativa, l’originaria previsione di cui all’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, con la quale veniva previsto un esonero per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nelle annualità 2019 e 2020 riguardanti giovani che non avessero compiuto trentacinque anni di età e non fossero stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è stata, pertanto, ricompresa nell’alveo applicativo di cui alla legge n. 205/2017.

La misura dell’incentivo è pari al 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La durata del beneficio è pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione.

Di conseguenza, l’esonero strutturale applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato di giovani risulta oggi soggetto unitariamente al vigore della disciplina della legge n. 205/2017 secondo la quale, a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 160/2019, il limite anagrafico del giovane, da tenere in considerazione per le assunzioni effettuate nelle annualità 2018, 2019 e 2020, è innalzato a trentacinque anni di età.

A partire dell’annualità 2021, invece, il limite anagrafico per accedere all’esonero in trattazione sarà strutturalmente individuato nei trenta anni di età.

L’esonero contributivo  non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165.

In forza di quanto esposto e in linea di continuità con quanto già chiarito con le disposizioni amministrative adottate dall’Istituto in relazione alle più recenti agevolazioni (cfr. le circolari n. 17/2015; n. 178/2015; n. 56/2016, n. 90/2016, n. 109/2017 e la già citata circolare n. 40/2018), hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:

– gli enti pubblici economici;

– gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;

– gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;

– le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;

– le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

– i consorzi di bonifica;

– i consorzi industriali;

– gli enti morali;

– gli enti ecclesiastici.

Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:

– le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;

– le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

– le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;

– le Università;

– gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;

– le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;

– gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali. Nel novero degli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali sono da ricomprendere tutti gli enti indicati nella legge 20 marzo 1975, n. 70, gli ordini e i collegi professionali e le relative federazioni, consigli e collegi nazionali, gli enti di ricerca e sperimentazione non compresi nella legge n. 70/1975 e gli enti pubblici non economici dipendenti dalle Regioni o dalle Province autonome;

– le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

– l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);

– le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Sono ricomprese nell’ambito delle pubbliche amministrazioni e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto, leAziende sanitarie locali, le Aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.

 

Sono, inoltre, comprese nelle amministrazioni pubbliche le IPAB e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), comprese quelle derivanti dal processo generale di trasformazione di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 in presenza di determinati requisiti.

 

Nel novero degli enti che non possono fruire dell’esonero contributivo rientrano, infine, la Banca d’Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate come amministrazioni pubbliche in conformità al parere n. 260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria (cfr. Cass. S.U. n. 1733 del 5 marzo 1996 e n. 5054 dell’11 marzo 2004, nonché Consiglio di Stato n. 841 del 16 febbraio 2010).