Esonero per assunzioni di donne lavoratrici

L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) ha stabilito che,per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022l’esonero di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’Istituto ha fornito le prime indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’Istituto ha chiarito che il suddetto esonero può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione. L’incentivo spetta, peraltro, anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, e che la misura in trattazione non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework). Per ulteriori informazioni vai al messaggio dell’Inps con le istruzioni