Esonero TFR e ticket di licenziamento prorogati al 2022

Il comma 1 dell’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 dispone che: “Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell’articolo 44, previa autorizzazione dell’INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e dal pagamento del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”.

La norma, quindi, dispone per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale, l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento).

Gli esoneri riconoscibili anche per l’annualità 2022 sono autorizzati nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro. La novella legislativa ha altresì modificato il comma 2 dell’articolo 43-bis relativo alla copertura finanziaria dell’esonero, estendendo, anche per l’annualità 2022, il finanziamento a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L’applicazione degli esoneri deve essere richiesta al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente alla domanda di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 (o in sede di integrazione della stessa domanda), e il relativo decreto ministeriale di autorizzazione indica l’ammissione alle misure di esonero e la stima dei singoli oneri, individuando distintamente quelli relativi al TFR e al c.d. ticket di licenziamento, con separata evidenza per ogni anno di competenza.

Le aziende interessate, in possesso del decreto ministeriale di autorizzazione, per accedere agli sgravi devono presentare specifica istanza di accesso all’Istituto. Le modalità operative per l’inoltro della domanda sono state rese note con il messaggio n. 3920/2020, al quale si rinvia, salvo quanto precisato al successivo paragrafo 2.

Per quanto attiene alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa, con il suddetto messaggio è stato precisato che le disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 non modificano la destinazione e l’assetto del TFR come determinati dal quadro normativo vigente; pertanto, in relazione alle specifiche caratteristiche dell’azienda e alle scelte operate dal lavoratore, il TFR potrebbe seguire le seguenti destinazioni:

  1. versamento ai Fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  2. versamento al Fondo di Tesoreria di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296;
  3. accantonamento presso il datore di lavoro.

Nell’ipotesi di cui al punto a), l’Istituto provvederà a trasferire il TFR maturato, e afferente alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, al fondo pensione di destinazione.

Nelle ipotesi di cui ai punti b) e c), invece, l’Istituto provvederà al pagamento diretto al lavoratore alla fine del periodo di CIGS autorizzata. Infatti, in ragione della tipologia di aziende destinatarie delle misure (imprese fallite o in amministrazione straordinaria, che abbiano cessato l’attività e per le quali sussistano concrete possibilità di cessione dei complessi aziendali), i lavoratori, al termine del periodo di integrazione salariale, cesseranno il rapporto di lavoro per licenziamento o per passaggio alle dipendenze dell’acquirente ai sensi dell’articolo 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, senza applicazione dell’articolo 2112 del codice civile.

In merito alle istruzioni operative per consentire la liquidazione del TFR ai lavoratori o il trasferimento dello stesso al fondo pensione scelto dal lavoratore, si rinvia alle indicazioni fornite ai paragrafi 3.1 e 3.2 del citato messaggio n. 3920/2020.

Si ribadisce, inoltre, che le aziende che intendano richiedere gli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 devono fornire la stima del costo già in sede di accordo presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ossia:

a) la misura complessiva delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto afferenti alla retribuzione persa nel corso dell’intero periodo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, distinta in relazione a ogni anno civile interessato dalla CIGS;

b) la misura complessiva del contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 137, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. ticket di licenziamento), da calcolare, secondo le indicazioni precisate da ultimo con la circolare n. 137/2021, con riferimento all’anno civile in cui ricade la data di cessazione del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi del decreto-legge in commento.

Sulla base dei dati forniti dai responsabili della procedura concorsuale, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali provvede alla verifica che gli importi richiesti trovino capienza nello stanziamento previsto dalla norma, autorizzando le domanda nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati dalle misure di esonero.

Istruzioni operative per l’inoltro e l’accoglimento delle domande di esonero

Ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari (o gli intermediari da essi incaricati) devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale Agevolazioni” – una domanda di ammissione all’esonero. Ogni Struttura territoriale avrà cura di monitorare il “Portale Agevolazioni” al fine di prendere in carico le istanze di competenza per verificare se i lavoratori, per i quali l’esonero contributivo è richiesto, rientrino tra quelli beneficiari delle integrazioni salariali ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e se l’importo chiesto è congruo rispetto a quanto precisato nel richiamato messaggio n. 3920/2020. Al riguardo, si comunica che il profilo di operatore di Sede può accogliere/rigettare le domande di competenza della Struttura territoriale di appartenenza e il profilo di supervisore può visualizzare le domande di tutte le Sedi, ma non può gestire l’istruttoria. Appare, inoltre, utile ribadire che le misure di esonero in argomento troveranno applicazione sulla matricola istituita ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi afferenti alla procedura concorsuale.

Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, il CA “0Q” (istituito con il messaggio n. 3920/2020 e avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è ammesso ai sensi dell’art. 43-bis del decreto-legge n. 109/2018 l’esonero contributivo a Fondo di Tesoreria e/o l’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento)”) dovrà essere assegnato:

• con decorrenza dal mese di fruizione dell’esonero e con validità sino alla durata dello stesso, qualora l’esonero venga richiesto relativamente sia alle quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria sia al c.d. ticket di licenziamento;

• dal mese di interruzione del primo rapporto di lavoro fino al mese successivo all’ultima interruzione alla quale si applichi l’esonero, se l’esonero è relativo soltanto al c.d. ticket di licenziamento.

Si evidenzia che al ricorrere dell’ipotesi di cui al successivo paragrafo 4, ai fini della fruizione degli esoneri previsti dall’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, i curatori fallimentari o i commissari straordinari devono inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente delle modalità operative sopra richiamate e di cui al paragrafo 5 del messaggio n. 3920/2020 – una nuova domanda di ammissione all’esonero.

La nuova domanda potrà essere inoltrata solo dopo che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali abbia emesso specifico provvedimento di autorizzazione di estensione delle misure di esonero (ai periodi di godimento dell’integrazione salariale di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 109/2018 successivi alla sospensione di cui all’art. 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e di ripartizione degli oneri degli esoneri (quote TFR e c.d. ticket di licenziamento) per i singoli anni interessati.

In tale circostanza, ove sussistano i presupposti per l’accoglimento della domanda e, conseguentemente, per l’assegnazione del CA “0Q”, gli operatori di Sede avranno cura di verificare l’esatta durata dei periodi di integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018, così da assegnare la decorrenza del suddetto codice di autorizzazione escludendo i periodi di fruizione del trattamento ordinario per “emergenza COVID-19”.

Entrambi gli esoneri, nei limiti di importo determinati secondo quanto indicato nel citato messaggio n. 3920/2020, devono sempre riferirsi esclusivamente a lavoratori beneficiari dell’integrazione salariale di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.

 

Si evidenzia, inoltre, la necessità di verificare che, per i periodi oggetto di esonero dal versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, la procedura concorsuale non abbia provveduto a esporre nel flusso Uniemens anche i codici di versamento CF01, CF02 e CF11 afferenti ai lavoratori per i quali è stata inoltrata domanda di esonero.

 

Qualora risulti che detti codici siano stati indebitamente utilizzati, la Struttura territoriale competente avrà cura di contattare la procedura concorsuale per i conseguenti adempimenti di rettifica, presupposto indispensabile per l’accoglimento della domanda di esonero.

 

In ogni caso, al fine di evitare l’indebito pagamento da parte del Fondo di Tesoreria di quote di TFR oggetto di esonero ai sensi dell’articolo 43-bis, la Struttura territoriale provvederà a segnalare la circostanza (ossia la presenza dei codici di versamento CF01, CF02 e CF11) tramite la casella istituzionale Info.FondoTesoreria@inps.it (specificando il periodo di concessione dell’esonero dal versamento al Fondo). Al ricorrere della suddetta circostanza, infatti, la richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria non può essere accolta in quanto il pagamento delle quote di TFR oggetto di esonero deve avvenire secondo le modalità indicate al paragrafo 3.2 del messaggio n. 3920/2020 e gli oneri non sono a carico del Fondo di Tesoreria.

 

 

3. Aziende con pluralità di unità produttive afferenti a un’unica matricola

 

Qualora in sede ministeriale siano emessi più provvedimenti di autorizzazione all’esonero ai sensi dell’articolo 43-bis riferibili a più unità produttive riconducibili a un’unica matricola, è necessario che l’azienda richiedente presenti più domande tramite il “Portale Agevolazioni”.

 

Le domande dovranno essere riferite a ogni singolo provvedimento di autorizzazione ministeriale e corredate della documentazione richiesta di cui al messaggio n. 3920/2020 (indicazione del provvedimento ministeriale, degli importi autorizzati, dei lavoratori interessati per singolo esonero, ecc.).

 

 

 

 

4. Liquidazione della quota di TFR maturato durante il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e sospensione per la fruizione del trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”

 

L’articolo 20 del decreto-legge n. 18/2020, nell’ambito delle misure volte a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha consentito alle aziende che avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinaria alla data del 23 febbraio 2020, di chiedere il trattamento ordinario con causale “emergenza COVID-19”, sospendendo la fruizione del trattamento straordinario in atto.

 

Questa operazione ha, pertanto, determinato uno slittamento dei periodi di fruizione della CIGS concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018.

 

Le previsioni di spesa relative all’anno 2020 contenute nei decreti di autorizzazione della misura, pertanto, potrebbero non corrispondere più al periodo di fruizione del trattamento, slittato nel 2021.

 

In siffatta ipotesi gli organi della procedura e i rappresentanti dei lavoratori dovranno chiedere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di adottare un provvedimento integrativo che autorizzi una nuova ripartizione degli oneri per TFR. Una volta ottenuto detto provvedimento, potranno inoltrare all’Istituto istanza di liquidazione delle quote di TFR secondo le modalità indicate al paragrafo 3.1 del messaggio n. 3920/2020.

Si ricorda che, nella richiesta, dovranno essere indicati esclusivamente i dati (retribuzioni perse e numero di mesi) relativi ai periodi di fruizione del trattamento CIGS concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e, non anche, quelli attinenti ai mesi di fruizione del trattamento ordinario per “emergenza COVID-19”.

 

 

 

 

4.1 Chiarimenti in merito all’istruttoria delle domande di liquidazione delle quote di TFR

 

A integrazione di quanto indicato al paragrafo 3.2 del messaggio n. 3920/2020 si precisa che, prima di procedere all’istruttoria delle domande, gli operatori di Sede dovranno verificare che l’azienda abbia ottenuto l’attribuzione del CA “0Q”; in caso contrario dovranno invitare il responsabile della procedura concorsuale a presentare domanda di esonero.

 

Si raccomanda, inoltre, di verificare che i lavoratori per i quali viene disposto il pagamento del TFR siano stati indicati nel decreto di autorizzazione della CIGS concessa ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 e che l’importo complessivamente posto in pagamento non superi quello preventivato, comprese eventuali precedenti liquidazioni.

 

 

 

5. Istruzioni contabili

 

Per le rilevazioni contabili della proroga per l’anno 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del decreto-legge n. 109/2018, disposta dall’articolo 4 del decreto-legge n. 103/2021, si confermano le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 3920/2020, i cui conti GAU30291/GAU10291 e GAU24291 saranno opportunamente ridenominati.

 

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri derivanti dalla norma in argomento, saranno tenuti dalla Direzione generale.