Estenzione previdenziale alle unioni civili

pexels-photoL’iscrizione alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti è estesa i coadiuvanti familiari che sono uniti civilmente al titolare, al pari di quanto è previsto per i coniugi. Con la circolare 66/2017 l’Inps ha illustrato l’incidenza delle norme della legge 76/2016 in tema di unioni civili e di convivenze di fatto sulla disciplina degli obblighi previdenziali posti a carico degli esercenti attività d’impresa. Dato che ogni norma della legislazione vigente che rechi l’espressione «coniuge» deve intendersi riferita (articolo 1, comma 20, legge 76/2016) anche ai partecipi dell’unione civile, l’Inps rammenta che lo status di coniuge rileva ai fini dell’individuazione dei soggetti che svolgono attività lavorativa in qualità di collaboratori del titolare d’impresa o, se l’impresa assume forma societaria, di uno dei titolari. Ne sono esempio l’articolo 2, comma 2, numero 1 della legge 463/1959 (nell’ambito della gestione previdenziale degli artigiani), che indica «il coniuge» nell’estendere l’assicurazione previdenziale per gli artigiani ai «familiari coadiuvanti»; nonché l’articolo 2, comma 1 della legge 613/1966 che comprende il «coniuge» tra i «familiari coadiutori» obbligati all’iscrizione alla gestione degli esercenti attività commerciali. Pertanto, essendo i partecipi dell’unione civile equiparati ai coniugi del matrimonio ordinario, si debbono estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile: a questo consegue che, in sede di comunicazioni di eventi che il titolare è tenuto a effettuare mediante il sistema “ComUnica”, egli può indicare come proprio collaboratore colui al quale è unito civilmente, identificandolo quale coniuge nel campo relativo al rapporto di parentela.