Ex coniugi senza lavoro

imageCome comportarsi quando si parla di contributi divorzili ed ex coniugi senza lavoro? Per la Corte d’Appello di Salerno, l’ assegno per la ex disoccupata non è un atto dovuto, e la non autosufficienza economica deve essere provata. Secondo i giudici, infatti, il matrimonio non è un modo per “sistemarsi a vita” e, quando viene meno l’unione degli affetti, cessano anche gli effetti patrimoniali del vincolo coniugale, a meno che il partner non dimostri di non essere in grado di procurarsi mezzi adeguati al suo sostentamento e non per sua colpa. Nel caso di specie, i giudici hanno negato l’ assegno per la ex disoccupata, la quale aveva fatto richiesta del contributo divorzile, che le era però già stato negato in primo grado, nonostante fosse appunto senza lavoro. La condizione di disoccupazione, secondo il Collegio, non è infatti sufficiente a fondare l’onere contributivo di controparte, e questo in quanto alla cessazione degli effetti civili dell’unione corrisponde il venir meno anche dei legami patrimoniali. Diversamente, l’ assegno per la ex disoccupata sarebbe stato dovuto se la stessa avesse provato lo squilibrio a suo svantaggio rispetto all’assetto di rapporti antecedente lo scioglimento del matrimonio. Prova che, nel caso di specie, non è stata fornita. Lo status di disoccupata, infatti, non vale di per sé a giustificare l’onere a carico dell’ex, in quanto per i giudici non si può prescindere da altri fattori determinanti quali l’età e le capacità di lavoro che consentirebbero di trovarsi un’occupazione. Occorre quindi provare la sussistenza di una serie di elementi sotto il profilo individuale e ambientale che configurino l’impossibilità di trovare un’adeguata fonte di reddito. Nel caso di specie, invece, l’ex marito ha concretamente documentato la sua ridotta capacità di procurarsi entrate, evitando così l’ulteriore esborso a suo carico. Una sentenza, questa, che si rifà a un orientamento piuttosto recente che intende il divorzio come modalità di estinzione del matrimonio non solo quanto allo status dei coniugi, che tornano ad essere singoli, ma anche sui preesistenti rapporti patrimoniali fondati sul principio di solidarietà, sebbene in particolari occasioni questi possano proseguire. Ad esempio, nella sentenza n. 11504/2017 la Corte ha affermato che spetta al giudice del divorzio verificare“nella fase dell’an debeatur – informata al principio dell’autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole” – se sussistano le condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell’assegno, ossia la mancanza di mezzi adeguati o l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Valutazione, questa, nella quale si dovrà fare esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso, desunta dai principali “indici” del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale e della disponibilità stabile di una casa di abitazione.