Figlio adottivo puo’ venire a conoscenza delle proprie origini

pregnant-1245703_1920La possibilità del figlio adottivo di venire a conoscenza delle proprie origini, cioè dell’identità della madre che ha deciso di partorire in totale anonimato, presto potrebbe diventare un vero e proprio diritto, per legge. Il 18 giugno 2015 la Camera dei deputati ha infatti approvato un disegno di legge che modifica la norma che vieta ai figli non riconosciuti alla nascita di accedere alle informazioni sulle proprie origini se non dopo 100 anni. Questa legge darebbe la possibilità al figlio maggiorenne di interpellare, attraverso una richiesta al tribunale dei minori del luogo di residenza, la madre biologica, la quale potrà decidere di interrompere o meno l’anonimato, oppure di procedere nel caso la madre fosse nel frattempo deceduta. Il disegno di legge è poi passato al Senato, dove è rimasto fermo per due anni. Solo pochi giorni fa è ripresa la discussione in Commissione Giustizia. Questo importante traguardo, che ormai sembra prossimo, è il risultato di una battaglia che il Comitato nazionale per il diritto alle origini biologiche combatte dal lontano 2008. In Italia sono 400 mila i casi, dagli anni ’30 ad oggi, e si concentrano soprattutto nel centro-sud. Nella maggior parte dei casi la scelta dell’abbandono è dettata dal forte disagio sociale e dalla povertà, da gravidanze indesiderate prima del matrimonio o da relazioni extraconiugali. “Ancora oggi al riconoscimento di questo diritto vi sono forti ostacoli dovuti a pregiudizi morali”, ha commentato Anna Arecchia. In gioco vi sono due contrapposti diritti, ossia quello di ogni persona di conoscere le proprie origine e quello contrapposto dell’oblio della donna che partorisce avvalendosi dell’anonimato. Nel 2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittime le norme che impediscono, per motivi di privacy, di risalire ed interpellare la mamma biologica. E’ da allora che si aspetta l’intervento del legislatore. Con la sentenza n. 1946 del 25 gennaio 2017, le Sezioni unite della Cassazione hanno affrontato per la prima volta la questione dell’attuabilità della tutela giurisdizionale del diritto all’accesso alle origini, stabilendo che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013, anche se il legislatore non ha ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. L’interpello della madre ha il fine di verificare un’eventuale revoca dell’iniziale dichiarazione di anonimato, comunicando così al figlio l’identità della madre (che abbia cambiato idea). La Corte cerca così di intervenire in risoluzione di un dibattito giurisprudenziale che sta interessando sempre più casi concreti, con tanti figli adottivi che si rivolgono al giudice per conoscere l’identità della madre biologica, e finalmente ha risolto il contrasto giurisprudenziale sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale.