Fisco. Dal 1 luglio interessi di mora più bassi per ritardo relativi ad importi di cartelle di pagamento

Fisco. Dal 1 luglio interessi di mora più bassi per ritardo relativi ad importi di cartelle di pagamento

Dal 1° luglio interessi di mora più bassi per chi versa in ritardo gli importi relativi alle cartelle di pagamento.

Un provvedimento  del direttore dell’Agenzia delle Entrate fissa, pertanto, con effetto dal 1° luglio 2019, al 2,68 percento in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Che cosa sono gli interessi di mora

Chi riceve una cartella di pagamento e non effettua il versamento decorsi 60 giorni dalla notifica, è tenuto a pagare gli interessi di mora. Secondo quanto prevede l’articolo 30 del Dpr n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo – esclusi gli importi relativi a sanzioni e interessi – e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.
La misura degli interessi di mora viene determinata annualmente con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia.