Fondo di solidarietà bilaterale attività professionali

Allo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, per le cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale, l’articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha stabilito che le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale di cui al Titolo I del medesimo decreto legislativo.

I Fondi di solidarietà, oltre al suddetto scopo, possono perseguire le finalità di erogare prestazioni integrative, in termini di importo e durata, di prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di solo importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente, nonché erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative.

Al riguardo, si rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del FIS. Pertanto, i datori di lavoro del relativo settore dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).

Diversamente, per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie, in base a uno specifico indirizzo ministeriale, in assenza del Comitato amministratore, tali prestazioni non possono essere erogate in mancanza dell’organo deputato a deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti. Di conseguenza, solo una volta nominato il Comitato amministratore il Fondo potrà dirsi pienamente operativo.

Pertanto, come riporta il messaggio 11 giugno 2021, n. 2265 dell’Inps,anche in ragione di esigenze di certezza e di conoscibilità dei termini, per la presentazione delle domande deve aversi riguardo alla data di costituzione del Comitato amministratore, coincidente con la data del decreto ministeriale di nomina di quest’ultimo.

In particolare, con specifico riferimento all’assegno ordinario, sono da considerare nei termini le domande presentate a partire dalla data di costituzione del Comitato amministratore del Fondo, coincidente con la data del decreto di nomina, per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti, al più tardi, da quindici giorni prima della data medesima. Fino alla suddetta data, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, i datori di lavoro possono continuare a presentare domanda al Fondo di provenienza. Con successiva circolare sarà comunicata la data di piena operatività del Fondo e saranno fornite le relative istruzioni operative.