Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali

L’INPS illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali istituito dal Decreto interministeriale n. 104125/2019. L’Istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (di cui al Titolo I).

Con Decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stato recepito l’accordo sindacale nazionale sottoscritto il 3 ottobre 2017 da Confprofessioni e dalle Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con conseguente costituzione presso l’INPS del “Fondo di solidarietà bilaterale per il settore delle attività professionali”.

L’Istituto rappresenta che l’accordo costitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo d’Integrazione Salariale (FIS) e, pertanto, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro del settore – ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nell’ambito dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS.

Inoltre, per quanto riguarda la platea dei beneficiari, il provvedimento precisa che gli interventi a sostegno del reddito sono garantiti dal Fondo ai dipendenti dei datori di lavoro nel settore delle attività professionali, inclusi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con l’esclusione dei dirigenti.

Per tutti i dettagli, consulta la Circolare.