Fondo di solidarietà per attività professionali

L’Inps con la circolare n. 77 del 26 maggio 2021 illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (di seguito, anche Fondo), istituito dal decreto interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125. In particolare, sono beneficiari degli interventi a sostegno del reddito garantiti dal Fondo, ai sensi del citato decreto istitutivo, i dipendenti dei datori di lavoro del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di tre dipendenti, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e con l’esclusione dei dirigenti.

I datori di lavoro del settore delle attività professionali sono stati individuati, nello specifico, dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della citata circolare n. 77/2021. E’ opportuno evidenziare, per completezza, che la legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, ha modificato l’assetto normativo vigente in materia di ammortizzatori sociali. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono da ricomprendere nella platea dei destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali – alla cui disciplina sono assoggettati i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente – anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato con qualunque tipologia contrattuale.

Ambito di applicazione

Sono tenuti all’iscrizione al Fondo di solidarietà in oggetto, i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati dai codici ATECO riportati nella tabella di cui all’Allegato n. 1 della presente circolare. Al riguardo, si ritiene utile sottolineare che detta tabella, rimodulata in coerenza con le indicazioni ministeriali, è stata emendata escludendo le farmacie – connotate dal Codice Statistico Contributivo 7.02.05 e dall’ATECO 2007 47.73.10 – in quanto rientranti nell’ambito del più ampio comparto terziario, in uno specifico e autonomo settore, il quale ha in Federfarma l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa, la quale non risulta tra le firmatarie dell’Accordo costitutivo del Fondo. Ciò rappresentato, si rammenta che i datori di lavoro del settore delle attività professionali, come individuati nell’Allegato n. 1 alla presente circolare, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2020) – anche ai fini dell’obbligo contributivo – rientrano nel novero dei soggetti tutelati dallo stesso e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (cfr. l’art. 11, comma 2, del D.I. n. 104125/2019).

Con specifico riferimento alle farmacie, in considerazione della circostanza che le medesime non sono destinatarie ab origine della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, con successiva comunicazione verranno rese note le istruzioni operative concernenti il recupero del contributo ordinario, versato al predetto Fondo dalla data di decorrenza del medesimo, nonché le indicazioni in ordine alla regolarizzazione delle eventuali competenze arretrate nei confronti del citato Fondo di integrazione salariale.

 

Con riferimento alle domande di prestazione di integrazione salariale presentate dalle farmacie al FIS, che sono state respinte in virtù dell’inquadramento attribuito pro tempore, le stesse saranno oggetto di riesame in autotutela da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto alla luce delle nuove disposizioni impartite con la presente circolare.