Fondo esattoriale: nuovo servizio per presentare la domanda

Sul portale dell’Inps è stata pubblicato un nuovo servizio per presentare la domanda di prestazioni di capitale – TFR e relative anticipazioni – a carico del Fondo Esattoriali.

Il servizio è disponibile utilizzando il percorso: “Tutti i servizi” > “Servizi TFR Esattoriali”. L’assicurato o, in caso di decesso, i suoi aventi diritto possono accedervi direttamente, tramite il codice PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto, oppure con il Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID almeno di Livello 2 – o la Carta Nazionale dei Servizi – CNS, oppure tramite gli enti di patronato.

Nella home page dei Servizi TFR sono stati messi a disposizione degli utenti il regolamento delle anticipazioni attualmente in vigore, il manuale tecnico, e l’elenco dei modelli da allegare.

Il Fondo speciale esattoriale è un fondo obbligatorio integrativo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) che ha lo scopo di corrispondere agli iscritti prestazioni pensionistiche integrative e prestazioni di capitale consistenti nella liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR), comprese eventuali integrazioni e anticipazioni del trattamento.

Come riportato nel messaggio n. 4470 nel nuovo servizio TFR esattoriali sono state introdotte alcune novità riguardanti la gestione della documentazione, l’acquisizione e la consultazione dei documenti già inseriti. La domanda è stata aggiornata integrando, ove possibile, le autocertificazioni e presentando, in ultima pagina, l’elenco della documentazione necessaria. È stata implementata una nuova funzione per la gestione della documentazione integrativa, con la quale il richiedente e/o il Patronato possono visualizzare le richieste di documentazione inviate dagli operatori INPS in fase di istruttoria e trasmettere i documenti richiesti. La domanda può essere salvata e consultata in ogni fase di compilazione. Confermato l’invio, selezionando lo specifico tasto, la domanda è acquisita ed una copia protocollata viene inviata all’indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente.

Chiarimenti in materia di anticipazione del TFR per usufruire del congedo parentale

In base all’articolo 7-bis del regolamento del Fondo, l’anticipazione può essere richiesta dal lavoratore – padre o madre – per fruire dei congedi parentali di cui all’articolo 32 del D.lgs n. 151/2001. In caso di fruizione contemporanea da parte dei genitori, l’anticipazione può essere richiesta da entrambi.

Il regolamento del Fondo, inoltre, quale condizione di miglior favore rispetto alla previsione normativa, consente, a determinate condizioni, la reiterazione della richiesta di anticipazione. Il comma 2 del citato articolo 7-bis, infatti, stabilisce che l’avere beneficiato dell’anticipazione del TFR per la fruizione del congedo parentale non esclude la possibilità di richiedere un’ulteriore anticipazione nei seguenti casi:

–  per l’acquisto della prima casa o per spese sanitarie ai sensi dell’articolo 2120, comma 8, del codice civile;

–  per la fruizione di successivi congedi parentali;

–  per la fruizione di congedi per formazione e formazione continua.

L’importo complessivo delle anticipazioni, tuttavia, non può superare il 70% del TFR maturato al momento della prima richiesta. L’articolo 7 della legge n. 53/2000 prevede che il datore di lavoro corrisponda l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo stesso; anche per gli iscritti al Fondo Esattoriali l’anticipazione del TFR può essere erogata prima dell’inizio del congedo, purché la relativa domanda sia presentata in tempo utile per la definizione istruttoria. La domanda può essere presentata anche nel corso del periodo di fruizione del congedo parentale ed alla scadenza dello stesso, purché entro il termine di 180 giorni previsto dal regolamento per documentare l’utilizzo delle anticipazioni. Oltre il predetto limite temporale, la richiesta di anticipazione del TFR non potrà trovare accoglimento, non essendo più riconducibile alla necessità di ricevere un supporto economico per far fronte alla riduzione di reddito connessa alla fruizione del congedo parentale.