Foto dei figli minorenni sui social: Tribunale le vieta alla nuova compagna del padre

Il Tribunale di Rieti che, con l’ordinanza del 7 marzo (r.g. 2008/2018), ha accolto il ricorso d’urgenza presentato da una mamma, stanca di vedere pubblicate sui social le foto dei propri figli minorenni in compagnia dell’ex e della nuova compagna.

I Fatti

Già prima del divorzio l’attuale compagna dell’ex marito era solita pubblicare, sul suo profilo Facebook e su altri social, le foto dei figli minorenni della ricorrente e dell’ex marito.

La ricorrente, inoltrava formale diffida a mezzo raccomandata per far rimuovere le foto e in sede di divorzio congiunto pretendeva l’inserimento della seguente condizione: “la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi”

Tuttavia, dopo il divorzio la pubblicazione riprendeva, sia su Facebook sia su Instagram, senza alcun oscuramento nemmeno del viso.

Cosa è stato deciso?

Al riguardo, si osserva che la tutela della vita privata e dell’immagine dei minori ha trovato tradizionalmente cittadinanza, nel nostro ordinamento, nell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine); nel combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché negli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989, ratificata dall’Italia con legge 27-5-1991 n. 176 (laddove, in particolare, l’art. 16 stabilisce che: “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”).

Con l’evoluzione dei sistemi di diffusione delle immagini legate allo sviluppo del web, lo scenario normativo è mutato, adattandosi alle nuove realtà digitali, laddove: “i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali[…]”.

Il legislatore italiano, col decreto di adeguamento del Codice Privacy (D. Lgs. 101/18 art. 2 quinquies), ha fissato il limite di età da applicare in Italia a 14 anni, espressamente prevedendo che, con riguardo ai servizi della società dell’informazione, il trattamento dei dati personali del minoredi età inferiore a quattordici anni è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Tali considerazioni in punto di fumus boni iuris della domanda cautelare in avanzata sono, peraltro, ulteriormente rafforzate dalla circostanza che, in sede di divorzio gli ex coniugi hanno espressamente stabilito che “la pubblicazione di fotografie dei figli minori sui social network sarà consentita esclusivamente ai genitori e non a terze persone, salvo consenso congiunto di entrambi”.

Infine, la più recente giurisprudenza ha evidenziato che “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia […] il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network”.

Il ricorso viene accolto con conseguente condanna della resistente alla rimozione – dai propri profili social – delle immagini relative ai minori ed alla contestuale inibitoria dalla futura diffusione di tali immagini, in assenza del consenso di entrambi i genitori. Il Tribunale di Rieti determina ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di € 50,00, la somma dovuta, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore dei minori in solido tra loro, da versarsi su conto corrente intestato ai minori medesimi.

Fonte: Tribunale di Rieti N. R.G.AA.CC. 2008/2018