Genitori disoccupati o monoreddito: contributo per figli disabili

Con la circolare INPS 10 marzo 2021, n. 39 l’Istituto fornisce le indicazioni operative sulla disciplina della nuova prestazione assistenziale

La legge di bilancio 2021 ha istituito un contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito aventi a carico figli disabili e il decreto del 12 ottobre 2021, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha dettato le disposizioni attuative dell’articolo 1, commi 365 e 366, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

L’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 365, successivamente modificato dall’articolo 13-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha previsto un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, facente parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Ai fini che qui interessano, si intende per:

– “nuclei familiari monoparentali”: nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di un solo genitore con uno o più figli con disabilità a carico;

– “genitore disoccupato”: persona priva d’impiego oppure persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi 8.145 euro annui o 4.800 euro annui da lavoro autonomo;

– “genitore monoreddito”: individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero che sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tale fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione;

– “figlio/i”: i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, minori d’età o maggiori d’età (in questo caso solo se fiscalmente a carico e con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento).

L’INPS provvede all’attività di ricezione e gestione delle domande del contributo mensile in argomento, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto interministeriale.

Requisiti del soggetto richiedente

La domanda per ottenere il contributo mensile in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico, può essere presentata dal genitore che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, risulti in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

a) sia residente in Italia;

b) disponga di un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE viene calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio (c.d. ISEE minorenni);

c) sia disoccupato o monoreddito e facente parte di un nucleo familiare monoparentale;

d) sia parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, in cui siano presenti figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento.

Il requisito di cui alla lettera a)riguarda i genitori residenti nel territorio italiano che siano cittadini italiani o comunitari oppure, in caso di cittadini di uno Stato extracomunitario, che siano in possesso di regolare permesso di soggiorno. Per questi ultimi la norma non prevede una durata minima di permanenza. Limitatamente alla lettera b), nel caso di nuclei familiari con figli minori, è necessario il possesso di un ISEE per la richiesta di prestazioni per i minorenni in corso di validità. Con riferimento alla lettera c), per la valutazione del reddito del genitore disoccupato o monoreddito non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali e si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione. Relativamente a quanto previsto al punto d):

– sono considerati a carico i figli fino al compimento dei 24 anni se hanno un reddito non superiore a 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni se hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro (art. 1, comma 1, lettera c), del decreto interministeriale);

– il genitore richiedente deve essere residente in Italia e convivente con il figlio che abbia una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Pertanto, il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano (cfr. l’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che reca la definizione di “Famiglia anagrafica”). Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l’eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini ISEE del richiedente il beneficio.

Presentazione della domanda

La domanda per il contributo in oggetto ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all’INPS dal 1° febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

– portale web, utilizzando l’appositoservizioon lineraggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);

– Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Il genitore dovrà dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti previsti dal decreto per l’accesso alla misura sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Si precisa, inoltre, che i requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021 devono essere autocertificati dal genitore nel modulo telematico di presentazione della domanda e costituiranno oggetto di verifiche, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente. Le domande prive della dichiarazione sul possesso dei requisiti e dei requisiti autocertificati, nonché le domande presentate fuori dai termini sopra indicati, saranno considerate inammissibili. Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.

 

 

 

5. Gestione delle domande e verifica dei requisiti

 

Acquisita la domanda, l’INPS verifica il possesso dei requisiti per l’accesso al contributo economico in oggetto sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e di quelle reperibili attraverso il collegamento alle banche dati di altre Amministrazioni pubbliche.

 

L’INPS provvede direttamente alla verifica dei requisiti di natura economico-patrimoniale. Gli altri requisiti, autocertificati nella domanda, si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle Amministrazioni competenti alla verifica degli stessi, anche in sede di controllo successivo ai sensi dell’articolo 71 del citato D.P.R. n. 445/2000, attivato su iniziativa dell’Istituto.

 

In particolare, i requisiti economici di accesso al contributo, previsti all’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, si considerano posseduti per tutta la durata dell’attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

 

In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (3.000 euro) prevista dall’articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto interministeriale, la domanda è respinta in automatico.

 

Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda del contributo in oggetto, l’abbinamento a un ISEE non sia possibile perché non risulti sussistente un ISEE valido, la domanda verrà respinta. Diversamente l’ISEE, che al momento della presentazione della domanda presenti omissioni e/o difformità dei dati del patrimonio mobiliare e/o dei dati reddituali autodichiarati, verrà equiparato a un ISEE valido ai fini della verifica del diritto e della formazione della graduatoria, ma comporterà la sospensione dei pagamenti del contributo fino alla regolarizzazione delle difformità riscontrate.

 

Qualora in sede di verifica dei requisiti emerga la necessità di un supplemento di istruttoria e/o di una integrazione documentale, la gestione e la definizione delle domande potrebbe essere rimessa alle Strutture territorialmente competenti.

 

 

 

6. Misura del beneficio e modalità di erogazione

 

In caso di accoglimento della domanda, il contributo in argomento sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l’intera annualità.

 

Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l’importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a:

 

  • 300 euro mensili, nel caso di due figli;
  • 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.

 

L’INPS provvederà al pagamento del contributo nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, così come previsto dal comma 365 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2021 e confermato dall’articolo 4, comma 4, del citato decreto interministeriale.

 

In caso di risorse insufficienti, sarà data priorità alle domande presentate dai richiedenti con ISEE più basso. A parità di reddito ISEE sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli minori non autosufficienti. A seguire sarà data priorità ai richiedenti appartenenti a nuclei con figli con disabilità di grado grave e, infine, a seguire, ai richiedenti con figli con disabilità di grado medio (art. 4, comma 4, del decreto interministeriale). Tali criteri costituiscono titolo di preferenza nell’assegnazione del beneficio.

 

Il pagamento mensile del beneficio è effettuato dall’INPS, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda: bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN. Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente. Per tutti i pagamenti diversi dal bonifico domiciliato presso un ufficio postale è richiesto il codice IBAN (cfr. il messaggio n. 471/2022).