Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale

Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l’accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all’INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l’Istituto comunica che tale termine è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Le indicazioni operative per l’applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari dell’Inps n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l’uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell’anno medesimo, la quale comporta l’uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all’Istituto la propria rinuncia a tale regime entro il 28 febbraio dell’anno successivo alla perdita dei requisiti, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari n. 29/2015 e n. 35/2016 e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell’anno successivo.