Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica

Approvazione della Guida operativa per l’emissione dei Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica, di cui all’articolo 14-bis, comma 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10
maggio 2018 in materia di Certificati Bianchi.

Il Ministero ha emanato il decreto di approvazione della Guida operativa che definisce le modalità per l’emissione e il riscatto di Certificati Bianchi non derivanti da progetti di efficienza energetica.

La Guida, redatta dal GSE ai sensi del decreto interministeriale sui Certificati Bianchi (D.M. 11 gennaio 2017, come modificato dal DM 10 maggio 2018), disciplina le regole e gli adempimenti che i soggetti obbligati devono seguire per richiedere questa tipologia di Certificati Bianchi, utili ai fini del raggiungimento dell’obbligo.

La richiesta di emissione, da parte dei Soggetti Obbligati, dei TEE relativi all’anno d’obbligo in corso (anno “n”), ai sensi dell’articolo 14-bis del Decreto, può essere effettuata nel periodo dal 15 maggio al 31 maggio (data di scadenza del relativo anno d’obbligo) mediante le medesime modalità e funzionalità previste per la richiesta di annullamento dei TEE ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, utilizzando il relativo modello, opportunamente adattato ed integrato, che verrà reso disponibile sul Portale o, in via transitoria, tramite modalità alternative rese pubbliche dal GSE sul proprio sito istituzionale.

E’ onere del Soggetto Obbligato la verifica preliminare della condizione di cui al comma 3 dell’articolo 14-bis del Decreto per chiedere l’emissione dei TEE non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica, ossia la disponibilità sul proprio conto proprietà1, a partire dalla data di richiesta al GSE e fino alla data di assolvimento dell’obbligo, di un ammontare di TEE (derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica) pari almeno al 30% dei Certificati necessari al conseguimento del proprio obbligo minimo pari al 60% dell’obbligo dell’anno “n”. A valle del periodo utile per la presentazione delle suddette richieste di emissione il GSE verifica, con il supporto del GME, l’accoglibilità delle medesime richieste ed, entro il 30 giugno, comunica ai Soggetti Obbligati l’esito del controllo procedendo, in caso di accoglimento, all’emissione e al contestuale annullamento dei TEE richiesti fino a un ammontare massimo pari al volume necessario al raggiungimento del suddetto obbligo minimo.

Il provvedimento, che è volto a favorire l’equilibrio del mercato di scambio dei titoli, segue la recente approvazione della guida operativa per il meccanismo dei Certificati Bianchi e completa le disposizioni attuative previste dal decreto ministeriale aggiornato a maggio 2018.