Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato la Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale dei lavoratori

​Il Consiglio dell’Unione europea ha recentemente approvato la “Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi”.

Approvato la Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale ai lavoratori subordinati e autonomi. Il testo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea CA 387/1, è in linea con il Pilastro Sociale europeo.

Il principio 12 del pilastro europeo dei diritti sociali dichiara che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un’adeguata protezione sociale.

La Raccomandazione si applica ai lavoratori subordinati e autonomi, comprese le persone che si trovano in entrambe le condizioni lavorative o che sono in transizione tra l’una e l’altra, e punta a fornirgli “accesso a un livello adeguato di protezione sociale,  fatte salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di protezione sociale”.

I lavoratori subordinati e autonomi possono essere considerati inclusi nella copertura formale di un determinato settore di protezione sociale se la legislazione o i contratti collettivi esistenti stabiliscono che tali lavoratori hanno diritto di partecipare al sistema di protezione sociale di quel determinato settore. La copertura formale può essere assicurata mediante sistemi obbligatori o volontari. Questi ultimi offrono alle persone la possibilità di aderire a un sistema (clausole di adesione), oppure coprono automaticamente tutte le persone di un determinato gruppo destinatario, offrendo tuttavia a coloro che lo desiderino la possibilità di abbandonare il sistema (clausole di dissociazione). I dati dimostrano che i sistemi volontari con clausole di dissociazione hanno tassi di adesione più elevati e offrono dunque una migliore copertura rispetto ai sistemi volontari con clausole di adesione (15).

Inoltre, la Raccomandazione si applica a chi ha interrotto l’attività lavorativa a causa del verificarsi di uno dei rischi coperti dalla protezione sociale, “nella misura in cui siano previsti negli Stati membri”, come le prestazioni di disoccupazione, per malattia e assistenza sanitaria, di maternità e di paternità assimilate, d’invalidità, di vecchiaia e ai superstiti, in caso d’infortuni sul lavoro e malattie professionali.

In sede comunitaria, è stato ricordato il valore politico della Raccomandazione che – nonostante non abbia carattere legislativo – potrà sostenere gli Stati membri nell’adattamento dei sistemi di protezione sociale, al fine di renderli più efficaci nella protezione dei lavoratori che – alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro – restano spesso senza le tutele minime.

Si raccomanda agli Stati membri (come riportato nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell’8 novembre 2019) di:

1.1.

fornire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi negli Stati membri accesso a un livello adeguato di protezione sociale, in linea con la presente raccomandazione e fatte salve le facoltà degli Stati membri di organizzare i propri sistemi di protezione sociale;

1.2.

stabilire norme minime nel settore della protezione sociale dei lavoratori subordinati e autonomi, in linea con la presente raccomandazione. La protezione sociale può essere garantita mediante una combinazione di sistemi, che la loro organizzazione sia garantita da organismi pubblici o affidata alle parti sociali o ad altri soggetti, in conformità dei principi fondamentali dei sistemi nazionali di protezione sociale. I prodotti assicurativi privati sono esclusi dal campo di applicazione della presente raccomandazione. In conformità all’articolo 153, paragrafo 4, del TFUE, gli Stati membri hanno la facoltà di definire i livelli di contributi e decidere quale sia la combinazione di sistemi più appropriata.

2.

La presente raccomandazione riguarda il diritto di partecipare a un sistema di protezione sociale e di maturare ed esercitare i diritti a prestazioni. In particolare, si raccomanda agli Stati membri di garantire a tutti i lavoratori subordinati e autonomi:

a)

copertura formale;

b)

copertura effettiva;

c)

adeguatezza;

d)

trasparenza.

3.

La presente raccomandazione si applica ai:

3.1.

lavoratori subordinati e autonomi, comprese le persone che si trovano in entrambe le condizioni lavorative o che sono in transizione tra l’una e l’altra, come pure alle persone che hanno interrotto l’attività lavorativa a causa del verificarsi di uno dei rischi coperti dalla protezione sociale;

3.2.

seguenti settori della protezione sociale, nella misura in cui siano previsti negli Stati membri:

a)

prestazioni di disoccupazione;

b)

prestazioni per malattia e assistenza sanitaria;

c)

prestazioni di maternità e di paternità assimilate;

d)

prestazioni d’invalidità;

e)

prestazioni di vecchiaia e prestazioni ai superstiti;