Il Favor Rei “in favore” della colpa medica.

cassazione-corte-2-600x400Non è passato neppure un mese dall’entrata in vigore della l. n. 24/2017, meglio conosciuta come Legge Gelli, e la Cassazione non tarda a riportare in vita, in virtù di un classico del diritto penale, la Legge Balduzzi. È il principio del favor rei a trovare applicazione nella controversia sottoposta al vaglio del giudizio di legittimità in cui gli Ermellini sanciscono, nell’ambito della colpa medica, l’applicazione della vecchia e più favorevole previsione della l. n. 189/2012 ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della nuova legge. La Corte di Cassazione, nell’esaminare la questione relativa all’art. 5, l. n. 24/2017 recante «Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida» che introduce un nuovo statuto disciplinare delle prestazioni sanitarie, governato dalle raccomandazioni espresse delle linee guida accreditate, si concentra sull’art. 590-sexies c.p. introdotto dall’art. 6 della medesima legge. Gli Ermellini rilevano la particolare novità del quadro disciplinare di cui all’art. 590-sexies, soprattutto avuto riguardo del rilievo che quest’ultimo ha ai fini della valutazione della colpa del professionista sanitario in riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 589 e 590 c.p. recanti «Omicidio colposo» e «Lesioni personali colpose». In virtù di tale novità il Collegio di legittimità sancisce che tale articolo trova applicazione solo per «i fatti commessi successivamente all’entrata in vigore della novella». Per contro, ai fatti commessi anteriormente, in ordine al principio del diritto penale del favor rei trova ancora applicazione la disposizione di cui all’abrogato art. 3, comma 1, l. n. 189/2012, il quale esclude, nei contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate, la rilevanza penale delle condotte lesive connotate da colpa lieve poste in essere dal medico.