Il Ministero della Giustizia lancia la piattaforma per il whistleblowing

Il Ministero della Giustizia ha lanciato il portale per raccogliere le segnalazioni di whistleblowing. Attraverso la piattaforma è possibile compilare, inviare e ricevere le segnalazioni di presunti fatti illeciti al Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT) nel rispetto di tutte le tutele previste dalla legge.

L’esatta delimitazione dell’ambito applicativo della norma e, quindi, la corretta individuazione dei soggetti cui si applica l’istituto del whistleblowing, è rigorosamente fissata dal legislatore (art. 54 bis comma 2). Il portale Whistleblowing – disponibile all’indirizzo https:\\whistleblowing.giustizia.it, raggiungibile anche dalla sezione “strumenti”, sottosezione “whistleblowing”, del sito giustizia – è
quindi fruibile esclusivamente dalle seguenti categorie di soggetti:
– dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato;
– dipendenti con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165/2001, compreso il personale di polizia penitenziaria e quello della carriera dirigenziale penitenziaria, con la sola esclusione degli appartenenti alle magistrature, il cui organo di autogoverno direttamente riceve e gestisce le segnalazioni whistleblowing;
– lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della amministrazione, solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi al Ministero della giustizia, nei cui confronti la prestazione è resa;
– coloro che svolgono tirocini formativi o di orientamento presso le articolazioni ministeriali o presso gli uffici giudiziari in base a convenzioni stipulate con le scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997, oppure in base alle convenzioni previste dall’art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dall’art. 1, comma 32, della legge n. 92 del 2012.

La scelta di fondo è, ad ogni modo, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’art. 54 bis di segnalazioni in forma anonima, ossia quelle provenienti da soggetto che non fornisce le proprie generalità. Esse non possono essere trattate come segnalazioni di whistleblowing in quanto la precipua tutela opera solo nei confronti di soggetti individuabili e riconoscibili: non può proteggersi la riservatezza di chi non si conosce; se il segnalante non svela la propria identità il RPCT non ha modo di verificare se il segnalante appartiene alla categoria dei dipendenti pubblici o equiparati, come intesi dal co. 2 dell’art. 54-bis.

Il whistleblower potrà accedere in ogni momento alla propria segnalazione tramite un codice identificativo univoco, dialogando in modo anonimo e spersonalizzato con il Responsabile, supportato da un gruppo di lavoro costituito dallo stesso Ministero. Al portale potranno accedere soltanto i dipendenti del Ministero e coloro che operano all’interno di imprese fornitrici di beni o servizi, oppure che realizzano opere in favore dell’amministrazione, collegandosi alla Rete Unica della Giustizia (RUG).

L’istituto del whistleblowing è indirizzato alla tutela della singola persona fisica. Pertanto, le segnalazioni di condotte illecite devono essere effettuate esclusivamente da parte di pubblici dipendenti, come previsto dal comma 1 dell’art. 54-bis. Le segnalazioni effettuate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, non rientrano invece nell’ambito di applicazione dell’istituto in argomento