Il rinvio dei giudici del lavoro in attesa della pronuncia della Consulta

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la determinazione “rigida” dell’indennizzo in caso di licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo, contenuta nel Dlgs 23/2015 (articolo 3, comma 1), sentenza resa nota il 26 settembre scorso ma il cui dispositivo verrà depositato solo nelle prossime settimane, i giudici del lavoro sembrano optare per il rinvio  delle cause aperte sui licenziamenti dei lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con il «contratto a tutele crescenti» – introdotto con il Jobs act – e già usciti dalle aziende.

La pronuncia ha dichiarato che  il riconoscimento al lavoratore di un’indennità di due mesi per ogni anno trascorso in azienda, tenendo esclusivamente conto dell’anzianità di servizio, sia contrario ai principi di ragionevolezza e uguaglianza e difforme dal contenuto degli articoli 4 e 35 della Costituzione. In attesa che venga depositata la sentenza, sembra che i giudici del lavoro si stiano orientando per un breve rinvio delle cause pendenti innanzi a loro, in modo da comprendere nel dettaglio le motivazioni della Consulta e  stabilire dei criteri uniformi da applicare oltre quello di anzianità del lavoratore.

Nel frattempo i giudici del lavoro necessitano anche di un chiarimento legislativo dal momento che, successivamente alla comunicazione della pronuncia della Corte, è rimasta comunque invariata la disposizione contenuta nel DL 87/2018  che fissa la misura minima e massima degli indennizzi da sei a 36 mesi di retribuzione (anziché da quattro a 24). La sentenza è attesa proprio per gettare luce su questa distonia normativa e per restituire il potere discrezionale ai giudici di valutare caso per caso la misura degli indennizzi, tenendo comunque sempre ben distinta la differenza tra i risarcimenti da attribuire ai lavoratori assunti a tutele crescenti e quelli previsti per i licenziati senza giusta causa.

Avendo valore erga omnes la pronuncia della Consulta quando verrà  depositata avrà effetto sia sulle cause per i licenziamenti in corso in tribunale sia su quelle già decise in primo grado, per le quali alle parti è dato di poter ricorrere in appello per impugnare la sentenza di primo grado a loro pregiudizievole.