In caso di immissioni acustiche inaccettabili il giudice può interdire l’uso del suolo pubblico

E’ significativo quanto racchiuso nell’ordinanza depositata dal Tribunale di Como il 21 giugno 2018 in materia di immissioni acustiche intollerabili.

Tutto nasce dal ricorso proposto da una coppia la cui abitazione affacciava su una piazza popolata da clienti di diversi bar e ristoranti; i ricorrenti lamentavano che tali rumori fossero insostenibili perchè prodotti in tarda notte. I ricorrenti proponevano giudizio innanzi al giudice ordinario di Como.

Il Ctu nel corso del giudizio rilevò l’oltrepassamento del livello di tolleranza giurisprudenziale delle immissioni acustiche che di per sè costituivano un pericolo per la salute delle persone e il loro ambiente di vita.

I proprietari e gestori degli esercizi commerciali si opposero mentre il Comune di Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale.

A questa eccezione il Tribunale di Como rispondeva affermando che si trattasse nello specifico di un diritto soggettivo in quanto identificato nel diritto alla salute di coloro che erano pregiudicati dalle immissioni moleste.

Il giudice adito pertanto concludeva con l’accoglimento del ricorso proposto statuendo che l’uso del suolo pubblico venisse interdetto dalle ore 23 e che venisse vietato l’uso di diffusori acustici e di intrattenimento musicale.

Inoltre, nell’ordinanza il giudice si esprimeva ordinando che fosse predisposto un servizio d’ordine per evitare che le persone si accalcassero creando rumori molesti.

Veniva imposto al Comune di vigilare attentamente su quanto disposto nell’ordinanza e mettere sotto controllo acustico la piazza con i propri tecnici e l’ausilio dell’Arpa.