Incolumità degli infermieri

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L’ospedale è responsabile dell’aggressione subita dall’infermiere del pronto soccorso da parte di un paziente, se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee e di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni riportati dal proprio personale dipendente. La Sezione lavoro della Cassazione interviene sul tema, purtroppo sempre caldissimo, delle condizioni di sicurezza del “front desk” della sanità pubblica (sentenza 14566 dell’11 giugno) dettando regole stringenti per le aziende ospedaliere. Il caso analizzato dai giudici risaliva a una violenta aggressione verificatasi in una struttura di Palermo 15 anni fa. Un infermiere era stato assalito da un paziente, appena trasportato in barella al pronto soccorso, e ne era uscito malconcio.  Dopo una serie di rimbalzi procedurali, dovuti tra l’altro alla trasformazione dell’ente, la causa era andata a sentenza molti anni più tardi disattendendo la richiesta di danni avanzata dal lavoratore, argomentata con la ragionevole impossibilità di prevenire l’assalto, avvenuto in condizioni di assoluta normalità (non c’erano state all’origine ore di attesa estenuante) e in una situazione dove la privacy del paziente non consentirebbe neppure in astratto la predisposizione di un servizio di sicurezza “ad personam”. Tuttavia la Cassazione ha annullato con rinvio la decisione dell’Appello di Palermo ricordando che l’articolo 2087 del codice civile (Tutela delle condizioni di lavoro) impone all’azienda di «adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Quindi, scrive la Cassazione, bisogna aver riguardo non solo agli standard minimali per la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche alle altre misure richieste in concreto «dalla specificità dei rischi connessi tanto all’impiego di attrezzi e macchinari, quanto all’ambiente di lavoro». E una volta che il lavoratore dimostri di aver subito un danno collegato alla inadeguatezza delle condizioni di sicurezza, l’azienda potrà manlevarsi solo se in grado di dimostrare che aveva fatto tutto il (ragionevolmente) possibile per evitare il danno e, prima ancora, il verificarsi dell’aggressione (Cassazione 3788/09 e 2209/16).