Indennità Covid-19 per aprile e maggio 2020 ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi

La circolare INPS 6 luglio 2020, n. 80 fornisce le istruzioni amministrative e contabili per le indennità Covid-19 destinate ai lavoratori somministrati, per i mesi di aprile e maggio 2020, e ai liberi professionisti, ai collaboratori coordinati e continuativi e ai lavoratori stagionali, per maggio 2020.

Andiamo a vedere cosa prevede la circolare per le singole indennità. L’articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito anche decreto Rilancio Italia), al comma 2 prevede un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del citato decreto.

In particolare, la richiamata disposizione individua quali destinatari dell’indennità in argomento i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla predetta data del 19 maggio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini dell’accesso all’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, la norma prevede quale requisito che i suddetti lavoratori abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. Per l’individuazione del suddetto requisito, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine, il soggetto deve presentare all’INPS la domanda nella quale autocertifica il possesso del requisito di cui sopra.

Indennità ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per il mese di maggio 2020

Il successivo comma 3 dell’articolo 84 del decreto Rilancio Italia prevede per il mese di maggio 2020, un’indennità pari a 1000 euro a favore dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che abbiano cessato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio e il 19 maggio 2020, come risultante dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV) di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale del 30 ottobre 2007. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

 Indennità per il mese di aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione

Il richiamato articolo 84, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede una indennità pari a 600 euro per il mese di aprile 2020 ed un’indennità pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020 a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Si precisa che l’indennità in argomento per i mesi di aprile e maggio 2020 è rivolta esclusivamente ai lavoratori somministrati che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro in somministrazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, presso imprese utilizzatrici operanti nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate. A tale ultimo riguardo si precisa che è ammesso l’accesso all’indennità in argomento anche a favore dei lavoratori che – successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro in somministrazione – hanno instaurato e comunque cessato alla data del 19 maggio 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre, le richiamate disposizioni normative prevedono, quali requisiti di accesso all’indennità per le due mensilità di aprile e maggio 2020, che alla data del 19 maggio 2020, di entrata in vigore del decreto Rilancio Italia, i suddetti lavoratori non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione NASpI. Dette indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione delle indennità in questione non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Presentazione della domanda

I liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici ai fini della fruizione dell’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 – in ragione dei particolari requisiti reddituali introdotti dal comma 2 del citato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020 – devono presentare apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate. I collaboratori coordinati e continuativi che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19 di cui all’articolo 27 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, e che, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, di cui al comma 3 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti legislativamente previsti dal citato comma 3 dell’articolo 84 – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020. Qualora i collaboratori coordinati e continuativi di cui sopra non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 84, comma 3, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

I lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che hanno già presentato la domanda per la fruizione dell’indennità Covid-19, in accoglimento della domanda medesima, hanno percepito la predetta indennità per le mensilità di marzo e aprile 2020, non devono presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità per il mese di maggio 2020. Per tali beneficiari, l’indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020, di cui al comma 6 del richiamato articolo 84 del D.L. n. 34 del 2020, verrà infatti erogata dall’INPS – in presenza dei “nuovi” requisiti legislativamente previsti dal citato comma 6 dell’articolo 84 – secondo le modalità di pagamento già indicate dal beneficiario nella domanda presentata per la fruizione della prestazione per il mese di marzo 2020. Qualora i lavoratori stagionali di cui sopra non avessero presentato la domanda per l’indennità Covid-19 per i mesi di marzo e aprile 2020, possono beneficiare dell’indennità di cui all’articolo 84, comma 6, per il solo mese di maggio 2020, presentando apposita domanda secondo le modalità di seguito specificate.

In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:

– PIN rilasciato dall’INPS (sia ordinario sia dispositivo);

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale INPS in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola prima parte del PIN dell’INPS, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. il messaggio n. 1381/2020). In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità Covid-19, di cui alla presente circolare, possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.