Indennità Covid-19 per i lavoratori autonomi: indennità aggiuntiva

Indennità Covid-19 per i lavoratori autonomi: un ulteriore contributo, la circolare INPS 18 settembre, n.104 fornisce indicazioni in merito alla presentazione della domanda

L’articolo 44-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1 prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e collaboratori coordinati e continuativi in ragione della sospensione delle loro attività lavorative.

I beneficiari della richiamata indennità aggiuntiva sono i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, come riporta la Circolare dell’Inps, l’indennità aggiuntiva è rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Tale indennità aggiuntiva spetta anche ai liberi professionisti iscritti alle Casse autonome professionali.

Sono destinatari dell’indennità altresì i lavoratori che alla data del 23 febbraio 2020 erano in attività lavorativa e iscritti alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Nell’ambito di applicazione sono ricomprese le figure degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.

Presentazione della domanda di indennità aggiuntiva

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

In sintesi, le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

– PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

– SPID di livello 2 o superiore;

– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

– Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.