Indennità di maternità: come presentare la domanda

L’articolo 1, comma 239, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), introduce una misura a sostegno delle lavoratrici autonome in caso di maternità. Nello specifico dispone che “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

Nella medesima legge di bilancio, l’articolo 1, comma 134, modificando l’articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità, introdotto in via sperimentale dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, confermando i dieci giorni di periodo di fruizione del congedo obbligatorio di paternità previsto, per il 2021, dall’articolo 1, comma 363, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché la possibilità, per il padre lavoratore dipendente, di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno in sostituzione della madre e in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Platea dei destinatari


Il menzionato articolo 1, comma 239, della legge n. 234/2021 si applica alle seguenti categorie di lavoratrici:

– lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’articolo 64 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151);

– lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome INPS (cfr. il capo XI del D.lgs n. 151/2001);

– libere professioniste di cui all’articolo 70 del D.lgs n. 151/2001 (non gestite dall’Istituto ma dalle specifiche Casse previdenziali di appartenenza).
La disposizione normativa menziona le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle condizioni reddituali previste dall’articolo citato, subordinatamente al verificarsi degli eventi previsti dalla normativa vigente (cfr. gli artt. 28, comma 1-ter, 66, comma 1-bis, e 70, comma 3-ter, del D.lgs n. 151/2001, e l’articolo 3 del D.M. 4.4.2002).

Requisiti per l’accesso agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro. Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Lavoratrici e lavoratori autonomi

Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, di cui al capo XI del D.lgs n. 151/2001 – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto) di cui all’articolo 66 del medesimo D.lgs n. 151/2001.

Si rammenta che per la fruizione delle tutele della maternità/paternità di questa particolare tipologia di lavoratrici e lavoratori è necessaria la regolarità contributiva dei suddetti periodi (infatti, per il riconoscimento della indennità sono necessari il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall’iscrizione nella relativa gestione previdenziale e la regolare copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità). In tal senso quindi, anche per la novità introdotta dalla legge di Bilancio relativa agli ulteriori 3 mesi di indennità, deve sussistere il predetto requisito riferito a tutto il periodo complessivo richiesto, comprensivo sia dei periodi relativi ai primi 5 mesi sia dei periodi relativi agli ulteriori 3 mesi. In caso di indennizzo degli ulteriori 3 mesi di cui trattasi, il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome – pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore – potrà essere fruito solamente dopo la fine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata

Alle libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate, iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:
– ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi e rinviati ai sensi dell’articolo 16-bis del D.lgs n. 151/2001);
– ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
– ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
– ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum(art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità/paternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.
B. Alle lavoratrici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata – che si trovino nelle condizioni reddituali previste dalla legge – può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

– ai 3 mesi successivi al parto (anche se sospesi o rinviati ai sensi dell’art. 16-bis del D.lgs n. 151/2001);

– ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;

– ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;

– ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;

– ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum (art. 16, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 151/2001).
Il requisito contributivo non deve essere nuovamente accertato trattandosi di un prolungamento (senza soluzione di continuità) del periodo indennizzabile di maternità. La tutela degli ulteriori 3 mesi di indennità si applica anche in caso di adozione o affidamento.

Come presentare la domanda?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

– tramite il portale web, accedendo con SPID, CIE o CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;

– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

– tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.