Indennità sostitutiva

judge-1587300_1920Non può spettare l’indennità sostitutiva del preavviso nel caso in cui il lavoratore sia stato reintegrato dal giudice nel suo posto di lavoro e il datore di lavoro sia stato condannato a versare, sia pure a titolo risarcitorio, le retribuzione maturare dal dipendente dal licenziamento alla sentenza. È enunciando questo principio che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 20409/17, depositata oggi, ha accolto le ragioni di una spa, la quale, dopo aver licenziato un lavoratore per riduzione del personale il 17 luglio del 2006 , si era vista dichiarare l’illegittimità del recesso da parte del Tribunale di Ancona, a cui il dipendente aveva fatto ricorso, con successiva reintegra dello stesso e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Contro il decreto ingiuntivo del lavoratore la società aveva fatto a sua volta ricorso al Tribunale, che con sentenza accertava l’errata quantificazione del danno biologico, revocando il decreto con condanna della società al pagamento di una somma ridotta. A quel punto la Spa aveva fatto ricorso alla Corte d’appello di Ancona, che aveva rigettato il gravame. Ricorsa, infine, ai giudici di legittimità, l’azienda aveva lamentato il mancato riconoscimento del suo diritto a compensare l’indennità sostitutiva del preavviso e il Tfr corrisposto al lavoratore, motivo ritenuto fondato dalla Cassazione, secondo cui, come detto, non può «spettare al lavoratore reintegrato, con accertato diritto alle retribuzioni dal momento del licenziamento alla reintegra, alcuna indennità sostitutiva del preavviso». Da ciò il rinvio al giudice di merito per un ulteriore esame della controversia.