Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa in favore dei lavoratori autonomi

​L’INPS ha fornito le istruzioni sull’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) istituita dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 386 – 400, L. 30 dicembre 2020, n. 178), in via sperimentale per il triennio 2021-2023, in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

In particolare, il provvedimento precisa che i destinatari dell’ISCRO sono i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione separata (di cui art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995), che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni, in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
– non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
– non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
– avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni antecedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
– avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro;
– essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
– essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Per fruire dell’indennità ISCRO, i potenziali beneficiari dovranno presentare domanda all’INPS entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tuttavia, esclusivamente per l’anno 2021, l’Istituto comunica che la domanda può essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021.