Indennizzo per danni da trasfusioni e infezioni da HIV

Indennizzo per danni da trasfusioni e infezioni da HIV

La Legge 210 del 1992 ha ad oggetto l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, oltre al sangue infetto risarcimento danni.

Per le lesioni o infermità derivanti da vaccinazioni, la legge stabilisce che chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

L’indennizzo di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, nonché agli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV.

I benefici  spettano altresì a coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie.

L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, ed è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.

I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo presentano le relative domande alle ASL, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.

Per le infezioni da HIV la domanda deve essere corredata da una documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l’indicazione dei dati relativi all’evento trasfusionale o all’emoderivato, nonché la data dell’avvenuta infezione da HIV.

Equa riparazione

L’articolo 27 bis del decreto legge 90/2014 convertito in legge 114 dell’11 agosto 2014, prevede un’equa riparazione per i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto o emoderivati infetti o vaccinazioni obbligatorie (o ai loro eredi, in caso decesso) che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva (Speciale Transazioni) entro il 19 gennaio 2010.

La corresponsione della somma a titolo di equa riparazione “in un’unica soluzione” è subordinata alla formale accettazione della medesima e alla contestuale formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

La liquidazione degli importi è effettuata, in base ai dati già acquisiti per la procedura transattiva, entro il 31 dicembre 2017 secondo i criteri fissati dal citato articolo di legge che tengono conto della gravità dell’infermità e, in caso di parità, della situazione economica. L’art.1, comma 1141, lettera a, della Legge 27.12.2017 ha prorogato i termini della suddetta procedura al 31 dicembre 2018.

Le somme previste dal legislatore ammontano complessivamente a:

  • € 100mila per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti
    (in caso di eredi da ripartire secondo le quote successorie)
  • € 20mila per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria
    (in caso di eredi da ripartire secondo le quote successorie)

Il Ministero invierà ai destinatari del beneficio, come individuati dalla normativa, una lettera raccomandata al fine di ottenere, nel termine indicato nella stessa, la formale accettazione dell’equa riparazione e la formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, ed ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato anche in sede sovranazionale.

Nell’ipotesi di danneggiati deceduti la lettera raccomandata sarà inviata agli eredi al fine di ottenere da ciascuno di essi le succitate accettazioni e rinunce.

Il modulo debitamente compilato con allegati tutti i documenti va reinviato al Ministero della Salute, Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure (Ufficio 4 indennizzi ex legge 210/92 – Equa Riparazione, Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma).

Per qualsiasi informazioni puoi contattare il nostro studio legale al seguente link

 

Cfr. La Legge 210 del 1992 – Salute.gov.it