Infortunio sul Lavoro

infortIn caso di infortunio sul lavoro in regime di appalto, il datore di lavoro deve provare di aver fatto tutto quanto per evitarlo, mentre nei confronti del committente c’è solo una responsabilità extracontrattuale. Con la sentenza 144/2017 del 16 febbraio, il tribunale di Bergamo ha confermato che solo il comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante del dipendente – da valutare sempre in relazione al suo livello di esperienza, al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute – può esentare dalla colpa il datore di lavoro, il quale è altrimenti sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore. Responsabilità che si configura sia qualora ometta di adottare le idonee misure di sicurezza, sia quando non accerti o vigili che di tali misure il lavoratore faccia effettivamente e correttamente uso, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del dipendente. La decisione del tribunale trae origine dal ricorso di un lavoratore, socio di cooperativa, rimasto coinvolto in un infortunio per aver utilizzato un muletto senza la necessaria formazione prevista per legge che, secondo l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, prevede 12 ore di corso obbligatorio per conseguire il relativo patentino. Convenute in giudizio per la condanna al pagamento del danno differenziale rispetto a quanto già liquidato dall’Inail, la cooperativa e la società committente (l’attività lavorativa era stata, infatti, resa in regime di appalto) hanno obiettato rispettivamente che il lavoratore non fosse stato autorizzato all’utilizzo del muletto e che pertanto la sua condotta presentasse i crismi dell’eccezionalità e la causa del sinistro fosse da imputarsi esclusivamente alla grave disattenzione del lavoratore. La cooperativa ha inoltre chiamato in garanzia la propria assicurazione per essere da questa manlevata. Appurato, all’esito dell’istruttoria, che il lavoratore non aveva effettivamente ricevuto alcun tipo di formazione per l’utilizzo del muletto, essendo stato assunto da pochi giorni, e rilevato come fosse inverosimile che, in tali circostanze, egli di propria iniziativa e senza una plausibile ragione si potesse essere messo alla guida di tale mezzo senza alcuna autorizzazione o richiesta da parte del suo responsabile, il giudice ha ritenuto il datore di lavoro responsabile tanto per l’omessa vigilanza (non avendo impedito che l’addetto facesse uso di un mezzo non avendone le capacità) quanto per la mancata preventiva formazione, condannando la cooperativa al pagamento del danno differenziale “attualizzato”, ovvero tenuto conto del meccanismo di rivalutazione triennale delle rendite Inail previsto dall’articolo 116, comma 7, del Dpr 1124/1965.  Conseguenze risarcitorie delle quali dovrà, però, farsi carico l’assicurazione chiamata in causa dalla cooperativa, rientrando pienamente il sinistro nel rischio garantito dalla compagnia e non essendosi prescritta la relativa azione di garanzia. Nessuna responsabilità è stata, invece, ascritta in capo alla società committente: non avendo il lavoratore dato atto di violazioni da parte di quest’ultima in diretta connessione con la determinazione del sinistro, non è stato possibile raggiungere alcuna prova sul punto. Infatti il tribunale ha chiarito che l’onere della prova per gli infortuni sul lavoro in regime di appalto è diversamente ripartito: se, data la natura contrattuale della responsabilità del datore in base all’articolo 1218 del codice civile, è questo a dover provare di aver adottato tutte le necessarie misure volte a evitare il sinistro, nei confronti della committente è ipotizzabile solo una responsabilità extracontrattuale e di conseguenza è il lavoratore, che agisce per ottenere il risarcimento, ad avere l’onere di provare non solo il pregiudizio subito, ma anche la riconducibilità di esso al comportamento della committente.