Inps – Pensione di invalidità: la sentenza della Corte di Cassazione n. 16599/20

ORDINANZA

sul ricorso 19602-2014 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in xxxxxx presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4000/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/07/2013, R.G.N. 9478/2008.

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta dall’attuale intimata e volta al riconoscimento dell’assegno di invalidita’ civile, a decorrere dal (OMISSIS);

2. per la Corte di merito rilevava, per l’accesso alla prestazione e quanto al relativo requisito reddituale, il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, esclusi i redditi ritenuti detratti dalla base imponibile al pari degli oneri deducibili;

3. inoltre, per l’apparente contraddizione tra quanto, nella specie, risultante dalla certificazione dell’Agenzia delle entrate (nella quale i redditi percepiti sono indicati come percepiti) e i certificati CUD (nei quali i medesimi redditi sono portati in deduzione per il loro intero ammontare ovvero in detrazione), la Corte attribuiva rilievo a tale ultima documentazione nella quale la voce “imponibile IRPEF” risultava con importo zero;

4. per la cassazione della sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato ad un motivo, rispetto al quale ne’ (OMISSIS) ne’ il Ministero dell’economia e delle finanze hanno svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

5. con il motivo di ricorso, denunciando plurime violazioni di legge, l’ente previdenziale assume che l’redditi da prendere in considerazione per la determinazione del reddito rilevante ai fini previdenziali ed assistenziali sono i redditi imponibili assoggettabili ad IRPEF, al lordo degli oneri deducibili; che la prova del requisito reddituale debba essere fornita soltanto attraverso una certificazione dell’agenzia delle entrate e non attraverso il modello CUD e, peraltro, in riferimento all’intero periodo oggetto del giudizio;

6. il ricorso e’ da rigettare;

7. in continuita’ con la soluzione gia’ adottata da questa Corte, con la sentenza n. 4158 del 2001, confermata in anni piu’ recenti (v. Cass. n. 11582 del 2015; Cass. nn. 21529 e 26473 del 2016; Cass. n. 5450 del 2017, Cass. n. 5962 del 2018, Cass. n. 30567 del 2019), e superando, definitivamente, la contraria soluzione risalente a Cass. n. 4223 del 2012, va ribadito che per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell’assegno di invalidita’ e della pensione di inabilita’, di cui alla L. n. 118 del 1971, articoli 12 e 13 cio’ che rileva e’ il reddito imponibile agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 T.U.I.R.;

8. in favore di tale conclusione milita l’osservazione che, nell’ambito del sistema previdenziale ed assistenziale, e’ il legislatore che nelle diverse fattispecie individua quale debba essere il reddito rilevante al fine del diritto ad una determinata prestazione;

9. proprio la funzione cui assolve il sistema assistenziale, di sostegno a fronte di una situazione di bisogno, impone, ove non sia previsto diversamente, di fare riferimento al reddito di cui l’assistito abbia effettiva disponibilità;

10. come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12796 del 2005, nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall’articolo 38 Cost., e la sua capacita’ contributiva, valevole in generale ai sensi dell’articolo 53 Cost.;

11. quando il legislatore ha inteso includere nel computo del reddito per una prestazione assistenziale anche il reddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come e’ avvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 6, che, con riguardo ai limiti di reddito previsti per l’assegno sociale, ha previsto che: “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche’ gli assegni alimentari corrisposti a norma c.c.” (v. Cass. n. 11582 del 2015;

12. non induce a diverso avviso la considerazione che il Decreto Ministeriale n. 31 ottobre 1992, n. 553 emanato in virtu’ della delega contenuta nella L. 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 3, comma 2, (avente ad oggetto Disposizioni diverse per l’attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) abbia stabilito all’articolo 2 che “nella, dichiarazione di cui all’articolo 1 debbono essere denunciati, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali, i redditi di qualsiasi natura, assoggettabili all’I.R.P.E.F. o esenti da detta imposta”, trattandosi di disposizione regolamentare che individua gli oneri formali che il richiedente la prestazione deve assolvere, e non puo’ rivestire alcun carattere interpretativo in ordine alla portata del requisito reddituale;

13. ne’ il riferimento ai redditi assoggettabili all’Irpef, piuttosto che ai redditi assoggettati, puo’ assumere il significato di includere la parte che afferisce agli oneri deducibili, considerato che il primo inciso ha riguardo alla natura qualitativa (assoggettabile o meno ad imposta) del cespite patrimoniale, non al suo ammontare (al netto o al lordo degli oneri deducibili);

14. in definitiva, il limite di reddito per conseguire il diritto alla pensione di inabilita’ civile, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, articolo 12 deve essere calcolato con riguardo alla base imponibile ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 TUIR, e la sentenza impugnata, che si e’ attenuta al predetto principio, e’ immune da censure;

15. quanto alla dedotta inidoneita’ del CUD ad attestare la situazione reddituale, e’ pur vero che il predetto documento non fotografa l’intera situazione reddituale e non e’ rappresentativo della complessiva situazione reddituale dell’aspirante al beneficio: tuttavia e’ inammissibile in sede di legittimita’ far valere sotto la deduzione d’un vizio di violazione di legge quella che, in realta’, e’ solo la censura contro una non condivisa valutazione delle risultanze documentali come insindacabilmente apprezzate dalla Corte territoriale;

16. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, solo sotto il paradigma del novellato vizio, come definito da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014;

17. nella specie l’ente previdenziale deduce, in sostanza, la erronea applicazione della legge in ragione della non condivisa valutazione delle risultanze di causa, come risultanti dal CUD e dall’attestazione dell’Agenzia delle entrate;

18. quanto, infine, alla censura inerente all’omesso accertamento, da parte dei giudici del gravame, della sussistenza del requisito reddituale fino alla data della decisione, la censura non coglie nel segno perche’ la Corte territoriale ha integralmente confermato la pronuncia di primo grado;

19. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere l’intimata svolto attivita’ difensiva;

20. ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.

 

Cass. Civ sez L n. 16599 del 3 agosto 2020