Integrazione salariale e indennità di disoccupazione: gli importi

L’Inps con la circolare del 10 febbraio 2020, n. 20 riporta la misura degli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 998,18 939,89
Superiore a 2.159,48 Alto 1.199,72 1.129,66

 Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (intemperie stagionali)
Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48 Basso 1.197,82 1.127,87
Superiore a 2.159,48 Alto 1.439,66 1.355,58

Assegno ordinario

Si riportano i massimali mensili previsti dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, per l’assegno ordinario, aggiornati per l’anno 2020, nonché le retribuzioni mensili di riferimento per l’applicazione degli stessi.

Massimali assegno ordinario
Retribuzione mensile lorda (euro) Massimale (euro)
Inferiore a      2.184,24 1.186,29
Compresa tra  2.184,24 – 3.452,74 1.367,35
Superiore a     3.452,74 1.727,41

Assegno emergenziale

Massimali assegno emergenziale
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 41.829,33 2.443,35 2.300,66
Compresa tra 41.829,33 – 55.037,77 2.752,41
Superiore a 55.037,77 3.852,34

 Massimali assegno emergenziale Fondo del credito cooperativo
Retribuzione tabellare annua lorda (euro) Importo al lordo della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro) Importo al netto della riduzione 5,84% (art. 26, L. n. 41/1986) (euro)
Inferiore a 39.543,11 2.343,44 2.206,58
Compresa tra 39.543,11– 55.152,24 3.151,99
Superiore a 55.152,24 3.666,06

Indennità di disoccupazione NASpI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015, a € 1.227,55 per il 2020.

L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15, comma 4, del D.lgs n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 83 del 27 aprile 2015, a € 1.227,55 per il 2020.

L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2020, € 1.335,40.

Assegno per attività socialmente utili

L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal 1° gennaio 2020, a € 595,93. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.