La cartella clinica incompleta non prova la responsabilità del medico. La sentenza della Cassazione

La cartella clinica incompleta non prova la responsabilità del medico. La vicenda.

Due genitori in qualità di rappresentanti legali dei figli minori convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Rieti, l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale di Rieti, un medico e l’ostetrica chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilita’ contrattuale ed extracontrattuale, per aver determinato o comunque concorso a determinare i gravissimi danni subiti dal loro figlio in occasione della sua nascita.

A sostegno della domanda esposero che il neonato, dopo alcuni giorni in incubatrice, era stato dimesso con diagnosi di prematurita’ e crisi di cianosi; ma dopo circa un anno una diversa struttura sanitaria aveva diagnosticato al bambino un ritardo neuromotorio associato ad ipertono con esiti di leucomalacia periventricolare; e poi, dopo un altro anno circa, vi era stata la diagnosi definitiva di paralisi cerebrale infantile e displegia spastica, considerata collegata al parto.

Gli attori identificarono la responsabilita’ dei convenuti nel non aver praticato il taglio cesareo, lasciando che il parto avvenisse dopo oltre dodici ore dal ricovero, nell’aver trascurato i segni della sofferenza fetale e nel non aver allertato il reparto di neonatologia dell’ospedale per gli accertamenti e le cure urgenti.

I giudici della Cassazione con la sentenza del 13 novembre 2019, n. 29331 hanno escluso che si “potesse valutare come esistente il nesso di causalita’ tra la condotta dei sanitari e il danno cerebrale sofferto dal neonato e che in tema di responsabilita’ contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalita’ tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari; mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilita’ della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento e’ stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza”.

La sentenza ha illustrato come nella materia in esame esista “un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilita’ di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilita’ di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante”. Il secondo ciclo causale, pero’, “acquista rilievo solo ove risulti dimostrato il nesso causale fra evento dannoso e condotta del debitore. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e’ causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari sorge per la struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, e’ stato determinato da causa non imputabile. Solo una volta che il danneggiato abbia dimostrato che la patologia sia riconducibile, ad esempio, all’intervento chirurgico, la struttura sanitaria deve dimostrare che l’intervento ha determinato la patologia per una causa, imprevedibile ed inevitabile, la quale ha reso impossibile l’esecuzione esperta dell’intervento chirurgico medesimo”.

I ricorrenti osservano che la sentenza non avrebbe rispettato il principio, enunciato da una consolidata giurisprudenza, secondo il quale l’omessa o imperfetta compilazione della cartella clinica e’ un indice sintomatico dell’inadempimento dei sanitari. Tali manchevolezze erano state ben evidenziate dal c.t.u. di primo grado, ma la sentenza di appello non ne avrebbe tenuto conto, giungendo ad affermare l’errato principio per cui l’omissione della diligente tenuta della cartella non puo’ essere di per se’ fonte di responsabilita’ medica.

Secondo i giudici della Cassazione il motivo non e’ fondato. “La giurisprudenza richiamata nel controricorso della societa’ di assicurazione, ha affermato, con un orientamento al quale va data ulteriore continuita’, che in tema di responsabilita’ professionale sanitaria, l’eventuale incompletezza della cartella clinica e’ circostanza di fatto che il giudice puo’ utilizzare per ritenere dimostrata l’esistenza di un valido legame causale tra l’operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l’accertamento del relativo nesso eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare la lesione (sentenze 12 giugno 2015, n. 12218, e 21 novembre 2017, n. 27561). Le presunte manchevolezze sono state segnalate pressoche’ esclusivamente in relazione alla fase pre-partum, richiamando i tracciati cardiotocografici ritenuti insufficienti; ma si tratta di una doglianza infondata, perche’ i dati a disposizione hanno comunque consentito ai consulenti, in particolare a quelli nominati in grado di appello, di escludere ogni responsabilita’ dei sanitari per tutta la fase dal ricovero fino al parto ed anche per i giorni immediatamente successivi”.

Sentenza della Corte di Cassazione del 13 novembre 2019, n. 29331