La mancata risposta al questionario inviato dall’Agenzia delle Entrate preclude l’utilizzo dei documenti in giudizio

Sei un professionista o una società cui è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate un questionario ex art. 32 Dpr 600/73 ma non hai ottemperato alla richiesta? Stai attento e sii prudente perchè i documenti richiesti e non prodotti per tempo possono essere dichiarati inutilizzabili d’ufficio in qualsiasi stato e grado di un eventuale giudizio.

A statuire su questa importante conclusione è stata la Corte di Cassazione con l’ordinanza 16106 depositata il 19 giugno 2018.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che ha impugnato il provvedimento di merito di secondo grado in cui il giudice riteneva sufficientemente giustificati i costi dedotti da una società sulla base di documenti forniti in giudizio a seguito dell’impugnazione dell’avviso di accertamento.

Tale documentazione veniva offerta dalla società ricorrente solo durante i giudizi di primo e secondo grado, pur essendole stati richiesti dall’Agenzia delle Entrate già al momento della notifica del questionario ex art. 32 del Dpr 600/73.

La società che non aveva ottemperato a tale richiesta del Fisco si vedeva notificare successivamente l’avviso di accertamento che impugnava in sede contenziosa fornendo solo allora a propria difesa la documentazione richiesta.

I giudici di primo e secondo grado annullavano il provvedimento tributario ritenendo sufficientemente argomentati i costi dedotti ma la Cassazione con l’ordinanza 16106 ha ribaltato tali statuizioni.

Il Supremo Giudice di legittimità ha affermato che l’omessa e intempestiva risposta del contribuente deve essere legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione dei dati non prodotti al Fisco al momento dell’invio del questionario ex art. 32 Dpr 600/73.

Stando l’ordinanza depositata, la preclusione  può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado di giudizio e risponde alla finalità della norma citata ovvero assicurare un dialogo improntato al principio di correttezza con gli  organi tributari tale da scongiurare il ricorso  allo strumento contenzioso.

La pronuncia della Cassazione è molto rigorosa e lascia spazio solo ad un’eccezione al principio dell’inutilizzabilità dei documenti in sede amministrativa e contenziosa oltre l’invito ex art. 32; il contribuente deve allegare in uno con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado la documentazione che intende far valere accompagnata dalla relativa dichiarazione di non aver potuto adempiere alla richiesta del Fisco ex art. 32 Dpr 600/73 per causa a lui non imputabile.