La mediazione sospende i termini ex art. 1137 c.c. solo se notificata tempestivamente

Sei un condomino che vuole agire in mediazione avverso  una delibera condominiale? Accertati di rispettare i termini previsti dall’art. 1137, 2 comma c.c.

L’art. 1137, 2 comma c.c. recita : “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. 

Con la sentenza n. 5971/2018 il Tribunale di Milano si è recentemente espresso su un tema di grande importanza: gli effetti della presentazione di un’istanza di mediazione sul termine di decadenza di cui all’art. 1137 c.c.

I giudici di Milano hanno precisato che gli effetti interruttivi decorrano non dal deposito della domanda di mediazione ma dal momento della comunicazione della stessa alle parti che si vogliano invitare a esperire tale procedura.

Ne consegue che, qualora le parti abbiano tempestivamente depositato l’istanza di mediazione entro il termine dei trenta giorni dalla data di deliberazione ma poi l’organismo di mediazione non abbia provveduto entro lo stesso termine a comunicarlo alle parti, il termine si considera spirato per cui non può operare l’interruzione di cui all’art. 5, comma 6 del Dlgs. 28/2010.

La parte istante infatti non può invocare la responsabilità dell’organismo di mediazione perchè avrebbe potuto essa stessa  comunicare autonomamente la domanda di mediazione alle altre parti.

La conseguenza finale è che l’istante decade definitivamente dalla possibilità dell’impugnazione della delibera assembleare.

Si consideri che quanto detto vale per le delibere assembleari annullabili e non nulle. Solo per le prime infatti vale il termine di impugnazione ex art. 1137 c.c.

Qualora invece la presentazione della domanda di mediazione abbia impedito la decadenza ex art. 1137 c.c. perchè presentata tempestivamente si consideri quanto previsto dall’art. 5, comma 6 del Dlgs. 28/2010 che prevede che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta e opera dal momento della sua comunicazione alle parti.

In caso di fallimento della procedura di mediazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine originario di trenta giorni, in questo caso decorrenti dal deposito del verbale negativo di mediazione presso la segreteria dell’Organismo.