La responsabilità del Consulente Tecnico d’Ufficio

Il termine CTU è l’acronimo di “Consulente Tecnico d’Ufficio” ed è quella figura di perito che collabora con il Giudice (art. 61 c.p.c.), che gli conferisce espresso incarico, al fine di prestare la propria opera di consulenza sulla base di precise competenze.

Il Giudice, infatti, predispone dei quesiti utili nel procedimento in corso, per poi sottoporli al CTU, il quale dovrà poi rispondere in maniera precisa e dettagliata.

La soluzione prospettata da quest’ultimo, essendo un soggetto “super partes” è utile a tutelare il contraddittorio tra le parti in causa e, quindi, a realizzare una corretta definizione della controversia.

Il Giudice, sebbene non sia vincolato dalle conclusioni del CTU e, quindi, possa discostarsene nelle proprie decisioni, è indubbio che, nella stragrande maggioranza dei casi, il parere di quest’ultimo finisca per orientare in qualche modo le sue valutazioni.

Per queste ragioni, il CTU ha precise responsabilità, al fine di garantire un corretto svolgimento del processo, che possono distinguersi in tre tipi: penale, civile e disciplinare.

La norma cardine del sistema delle responsabilità del CTU è l’art. 64 c.p.c.

Egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p., ed è perciò destinatario di norme riguardanti reati come corruzione (ex art. 318 c.p.), concussione (ex art. 317 c.p.) e abuso d’ufficio (ex art. 323 c.p.).

Infatti, il suddetto art. 64, secondo comma, c.p.c. considera la colpa grave l’elemento che determina la responsabilità penale del CTU; cosicché, nei casi in cui essa sia rilevabile nella condotta del CTU in sede di esecuzione degli atti che gli sono richiesti, egli è punibile, a titolo di contravvenzione, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda fino a 10.329,00 €.

Peraltro, qualora il CTU venga condannato ad un anno di arresto, si applica anche l’art. 35 c.p., che prevede la sospensione dall’esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 3 anni, in caso di violazione dei doveri ad essa inerenti.

Con riguardo, invece, alla responsabilità civile del CTU, anch’essa ha come norma di riferimento l’art. 64 c.p.c. e, secondo quanto disposto all’ultimo periodo di tale articolo, “in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.

Secondo una parte della dottrina, l’inciso “in ogni caso” riguarderebbe la risarcibilità del danno anche al di fuori dei casi in cui si configura la “colpa grave”; l’opinione maggioritaria, però, ritiene che non sia sufficiente la colpa lieve e, dunque, anche per la configurabilità della responsabilità civile debba farsi riferimento al canone della colpa grave, che sussiste ogniqualvolta emerga la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, l’imperizia la negligenza non scusabile del consulente tecnico d’ufficio.

La responsabilità civile, di natura extracontrattuale, può derivare da condotte quali lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, l’insufficiente preparazione del CTU, la sua imperizia e qualunque condotta che comporti un’eccessiva durata del processo.

La dimostrazione del danno è a carico della parte che l’abbia subito e può riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della perizia contestata o le spese sostenute per la stessa; le contestazioni possono portare all’annullamento della CTU e al suo conseguente rinnovo con la nomina di un nuovo consulente.

L’espletamento non corretto dell’incarico può comportare anche una  responsabilità di tipo disciplinare in capo al professionista; infatti, a norma dell’art. 19 disp. att. c.p.c., quest’ultimo è sottoposto anche alla vigilanza da parte del presidente del tribunale, che può decidere di dare avvio ad un procedimento disciplinare a suo carico quando risulti che non abbia ottemperato ai propri obblighi. A tal riguardo, nei casi di accertata responsabilità del CTU, le sanzioni disciplinari consistono nell’avvertimento, nella sospensione dall’albo dei consulenti fino ad un anno o nella cancellazione dall’albo medesimo.

 Appare interessante, inoltre, precisare che il consulente tecnico d’ufficio è l’unico responsabile del proprio operato; e ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza, della III^ sezione civile (cfr. Cass. civ., sez. III, 18-09-2015, n. 18313), escludendo in quel caso, inerente più precisamente alla figura del CTU quale “esperto di stima”, la responsabilità solidale del Ministero della Giustizia.Tale fattispecie riguardava un’azione di risarcimento dei danni patrimoniali subiti da due coniugi, a seguito della partecipazione alla vendita con incanto di un immobile, provvisoriamente ad essi aggiudicato, e la cui aggiudicazione veniva poi revocata dal Giudice dell’esecuzione a causa di un errore valutativo commesso dal CTU; infatti, i suddetti coniugi avevano dovuto vendere l’immobile del quale erano già proprietari per procurarsi la provvista necessaria per il corrispettivo di aggiudicazione, e dopo aver visto venir meno inaspettatamente questa possibilità, erano dovuti ricorrere al libero mercato per procurarsi un altro immobile, sostenendo tutti i relativi oneri. Da qui era derivata appunto l’azione risarcitoria, intentata nei confronti del C.T.U., nonché del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., chiedendo la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni arrecati a seguito di un’errata valutazione dell’immobile. Orbene, il Tribunale di prime cure dichiarava il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia convenuto e, accertata la fondatezza della domanda nei confronti del perito, lo condannava. In secondo grado, invece, veniva confermata, in linea di diritto, la decisione del Giudice di prime cure, dimezzando però il capitolo danni. La controversia veniva quindi definitivamente regolata dalla Corte Suprema di Cassazione, riconoscendo come corretta la decisione di merito in ordine alla sussistenza della responsabilità civile per fatto illecito del C.T.U. ai sensi dell’art. 64 c.p.c., con la conseguenza che unicamente quest’ultimo fosse tenuto a risarcire i danni cagionati alle parti con la sua condotta colposa, in quanto il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non può essere chiamato a rispondere della sua condotta, ne’ si pone come garante delle obbligazioni risarcitorie di questi. Infine, è bene precisare che il CTU rimane sottoposto, altresì, all’osservanza delle norme deontologiche proprie del suo Ordine professionale di appartenenza.