Prescrizione di un medicinale. Quando serve la ricetta?
Per quanto riguarda la prescrizione, i medicinali si suddividono in cinque categorie secondo le linee guida del Ministero della Salute:
- Medicinali senza obbligo di ricetta
- Medicinali soggetti a prescrizione medica
- Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta
- Medicinali soggetti a ricetta medica speciale
- Medicinali soggetti a prescrizione limitativa
I medicinali che possono essere utilizzati senza l’intervento di un medico sono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità. Tutti i medicinali senza obbligo di ricetta devono essere contrassegnati da un bollino di riconoscimento, stampato o incollato in posizione visibile su tutte le confezioni.
Tramite il bollino, il consumatore può così riconoscere chiaramente quali sono i medicinali senza obbligo di ricetta tra tutti quelli posti in vendita. Il bollino è obbligatorio su tutte le confezioni prodotte dopo il 1 marzo 2002.
I medicinali senza obbligo di ricetta, secondo Il Ministero della Salute sono distinti in due categorie:
- SOP (Senza Obbligo di Prescrizione) che in etichetta devono riportare la dicitura: “Medicinale non soggetto a prescrizione medica ”
- OTC (dall’inglese “Over The Counter” sopra il banco), medicinali da banco o di automedicazione, che possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico. Questi medicinali devono riportare in etichetta la dicitura “ Medicinale di automedicazione ”.
Invece, ci sono dei medicinali che devono essere prescritti obbligatoriamente dal medico, quindi, la ricetta è necessaria. Si tratta di medicinali che:
- possono rappresentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche in condizioni normali di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
- sono utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto e, di conseguenza, è probabile che rappresentino un pericolo diretto o indiretto per la salute;
- contengono sostanze o preparazioni di sostanze la cui attività o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
- sono destinati ad essere somministrati per via parenterale, fatte salve le accezioni stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell’AIFA.
I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.
Con il decreto ministeriale 7 agosto 2006, la ripetibilità della ricetta medica per alcuni medicinali, ed in particolare per quelli a base di benzodiazepine, principi attivi alla base di farmaci per curare l’ansia, l’insonnia e la depressione. è stata ridotta a tre volte in trenta giorni.
Poi ci sono i medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, quelli che possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute e richiedono, pertanto, un continuo monitoraggio da parte del medico. I medicinali soggetti a questo tipo di ricetta riportano sulla confezione esterna la scritta: “Da vendersi dietro prescrizione di ricetta medica utilizzabile una sola volta”. Tale ricetta ha validità di trenta giorni e la sua non ripetibilità comporta che venga ritirata dal farmacista all’atto della dispensazione.
Infine i medicinali soggetti a ricetta medica speciale e a prescrizione limitativa. I primi sono i medicinali per i quali il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, prevede specifiche modalità di distribuzione e prescrizione. I secondi sono medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni ambienti, come quelli ospedalieri o utilizzati in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente, il controllo in corso di trattamento siano riservati allo specialista.